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Lo studente che perde l'anno dopo incidente va risarcito guardando al futuro
Inserito il 17 luglio 2008 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione riafferma che il risarcimento del danno di un minore non ancora in attivita' lavorativa va effettuato con criterio presuntivo e probabilitico

"Il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto".
Cosi’ la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 3949/2007) ha stabilito che lo studente bocciato a causa di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento dei danni e ciò per il ritardo della sua futura attività lavorativa.
I Giudici hanno poi precisato che nel caso di un "minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori,presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore".
E’ stata annullata, con questa sentenza, una sentenza della Corte di Appello che aveva negato il risarcimento a uno studente bocciato per la lunga assenza causata da un incidente stradale e che aveva riportato un danno permanente nella misura del 20%.
La Corte d’ Appello aveva sostenuto che "non sussistono elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica capacità di guadagno, che all'epoca l'infortunata non possedeva", ma questo concetto e’ stato decisamente respinto.
DZ

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