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Attenzione alle clausole vessatorie, scritte in piccolo e firmate a parte
Inserito il 24 luglio 2008 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La clausola di non trasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo e’ vessatoria ed e' valida solo se accettata espressamente.


La Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 395/2007) ha valutato come “vessatorie”, e pertanto da approvare esplicitamente per iscritto, quelle clausole che, nell'ambito di una polizza infortuni, prevedano la non trasmissibilità agli eredi del diritto alla liquidazione dell'indennizzo nel caso in cui l'assicurato sia deceduto, per cause diverse dall'infortunio, prima della liquidazione dell'indennità.
Tali clausole, per essere valide, a norma del codice Civile, devono essere controfirmate e accettate specificatamente, e non nell’ ambito del contratto generale.
Si tratta di quelle clausolette poste in genere in coda al contratto, con firme a parte, a cui bisogna stare particolarmente attenti.
Il testo della sentenza:
"La clausola limitativa della responsabilità patrimoniale dell'assicuratore per un fatto estraneo, (al danno) all'oggetto del contratto ed inserito nelle condizioni generali di polizza (assicurativa) - cioè la morte per fatto non dipendente dall'infortunio dell'assicurato prima della liquidazione dell'indennizzo - altera il normale equilibrio contrattuale a vantaggio dell'assicuratore anche se visto nella sola convenienza di sottrarsi all'immediata esecuzione della prestazione in attesa fiduciosa del verificarsi dell'evento causativo dell'estinzione della sua obbligazione giuridica. Sicché tale clausola, onerosa nel senso che, modificando la comune disciplina contrattuale, avvantaggia la condizione del predisponente in danno della parte assicurata a dei suoi eredi, non può sottrarsi all'imperativo del comma 2 dell'articolo 1341 c.c, che ne subordina l'efficacia all'approvazione specifica per iscritto".
Dz - Fonte: www.studiocataldi.it

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