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Pubblico impiego: dipendente assolto non sempre ha diritto a rimborso spese legali |
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Inserito il 21 luglio 2008 da admin. - professione - segnala a:
Se il pubblico dipendente viene prosciolto in procedimenti di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio, ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute, ma solo in certi casi.
Il Consiglio di Stato (sentenza 12 febbraio 2007, n. 552), ha respinto il ricorso di un segretario comunale assolto in giudizio con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, a seguito di un procedimento penale, per il reato di falsità ideologica in atti pubblici. Il dipendente aveva chiesto all’Amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio. La richiesta di rimborso puo’ essere accolta solo se il dipendente si fa assistere da un legale scelto di comune gradimento con l’Amministrazione e a condizione che non sussista conflitto di interessi. Cio’ ha stabilito L’Alto Consesso, che ha ritenuto che la norma da cui discerne la richiesta del ricorrente - articolo 67 del d.p.r. n. 268/87 relativo all’assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio, rimette alla valutazione discrezionale e prodromica dell’Amministrazione, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, con specifico riferimento all’assenza di conflitto di interessi. A parere dei giudici, “l’onere della scelta di un legale di comune gradimento appare del tutto coerente con le finalità della norma stessa, perchè, se il dipendente vuole che l’amministrazione lo tenga indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appare logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche quelli dell’ente di appartenenza, debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti”. Poiche’ nel caso in oggetto non erano stati osservati questi criteri, la Corte ha respinto la richiesta. Consiglio di Stato, decisione 12.2.2007 n° 552 - DZ - fonte: www.laprevidenza.it
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