Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale.
Ordinanza del Ministero della salute del 4 maggio 2007, Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14.05.07
Con questo provvedimento il Ministero della salute definisce: - dove conservare il sangue cordonale: presso 1) strutture trasfusionali pubbliche, 2) strutture individuate dall'art. 23 della legge n. 219 del 2005 e 3) strutture di cui all'accordo del 10 luglio 2003, autorizzate ed accreditate; - con quali finalitą: 1) per uso allogenico a fini solidaristici, 2) per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, 3) per uso dedicato nel caso di famiglie ad alto rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente determinate. Viene affrontata pure la problematica inerente l'importazione e l'esportazione di cellule staminali da sangue cordonale: sono consentite a fine di trapianto per uso sia autologo che allogenico, previa autorizzazione rilasciata da ministero della salute su specifica documentazione.