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L' errore del medico non interrompe il nesso di causalita' per il decesso dell' infortunato
Inserito il 04 settembre 2008 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il decesso per errore medico non esclude la responsabilità del datore di lavoro

Un lavoratore, autista dipendente da una ditta di costruzioni, si feriva contro i tondini di ferro di una recinzione mentre si trovava in un cantiere per la posa di cavi elettrici.
Trasportato in ospedale i medici omettevano di praticare terapia antibiotica, e l' uomo decedeva per gangrena dopo alcuni giorni.
La ditta per cui lavorava la vittima eccepiva la propria responsabilitta' sostenendo la colpa esclusiva dei medici in quanto una tempestiva terapia avrebbe probabilmente evitato la conclusione
mortale.
La Corte di Cassazione, pero', (Sent. 41943/ 2006) ha repinto questa tesi, sostenendo la corresponsabilita' della ditta con quella dei medici.
"Nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell’agente perchè questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale".
La Corte opera poi un certo distinguo: “mentre è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di colpa commissiva, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l’errore del medico non può prescindere dall’evento che ha fatto
sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra".
L' Azienda veniva percio' condannata per omicidio colposo in danno di un proprio dipendente.
DZ
Fonte: studiocataldi.it

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