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Quasi tutti fuori norma i siti dei medici italiani
Inserito il 09 ottobre 2007 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Secondo un'indagine della Sezione Salute del Corriere solo pochissimi siti internet dei medici italiani sono conformi alle norme che li disciplinano.

La sezione Salute del Corriere della Sera ha esaminato i siti internet dei medici italiani ed ha riscontrato che solo in pochissimi casi vengono rispettate le norme che disciplinano la pubblicazione di siti di professionisti medici in Italia.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 e successiva legge di conversione, cosiddetto decreto Bersani consente al medico di pubblicizzarsi nel vero senso della parola. Il Consiglio dell'Ordine di Milano ha recentemente dichiarato in una circolare che, in base alla legislazione europea e nazionale, la professione medica è ora qualificabile come impresa.

Il decreto Bersani all'articolo 2 recita:

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.


In sostanza il decreto consente ai medici di rendere pubblici titoli e specializzazioni, le prestazioni offerte ed i relativi prezzi, delegando agli Ordini il compito di verificare il rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità.

Gli articoli 55-56-57 del Codice di deontologia medica e la relativa Linea guida di applicazione prevedono che l’informazione tramite siti Internet deve essere rispondente al D.Lgs n. 70 del 9 aprile 2003 e che pertanto deve contenere:
- il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi che permettono di contattare il medico rapidamente e di comunicare direttamente ed efficacemente, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- l'Ordine professionale presso cui il medico è iscritto ed il numero di iscrizione;
- gli estremi della laurea e dell’abilitazione e l’Università che li ha rilasciati;
- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è diramato nel
rispetto della linea guida medesmima
- il numero della partita IVA qualora si eserciti un'attività soggetta ad imposta

In caso di utilizzo dello strumento Internet è raccomandata la conformità dell’informazione fornita ai principi dell’HONCode, ossia ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete.
Inoltre in tali forme di informazione possono essere presenti:
- collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordini professionali, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Regionale, Università, Società Scientifiche);
- spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all’utente utili strumenti per la navigazione (ad esempio: collegamenti per prelevare software per la visualizzazione dei documenti, per la compressione dei dati, per il download dei files).


Secondo l'indagine di Corriere Salute, cha ha valutato 200 siti di medici chirurghi, si possono contare sulle dita di una mano quelli che rispettano le regole e solo il 2% riporta gli onorari professionali richiesti per le varie prestazioni.

Fonte: Corriere Salute http://www.corriere.it/salute/07_ottobre_07/medici_online.shtml

Referenze

1) Decreto legge 223/06 http://www.parlamento.it/leggi/decreti/06223d.htm
2) Linee-guida FNOMCeo http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/cmsfile/attach_3821.pdf

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