Inserito il 07 novembre 2007 da admin. - professione - segnala a:
L'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della Salute in data 26 ottobre 2007 esprime un parere sullo smaltimento dei farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.
I farmaci oppiacei residuati a domicilio per interruzione della cura o per decesso del paziente dovrebbero preferibilmente essere portati in farmacia e gettati negli appositi contenitori dei farmaci scaduti, senza che questo costituisca presa in carico da parte del farmacista del residuo.
L'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della Salute in data 26 ottobre 2007 ha espresso un parere sullo smaltimento dei farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.
Attualmente la maggior parte dei farmaci oppiodi scaduti o residuati per interruzione della terapia o per decesso del paziente cui erano stati prescritti avviene ad opera del paziente medesimo o di suoi familiari e quasi sempre i farmaci vengono gettati nella comune spazzatura.
Il DPR 253 all'articolo 4, comma 8 prevede che tutti i farmaci, compresi gli oppiacei debbano essere distrutti mediante incenirimento e pertanto viene meno il disposto del D. M. 219/2000 che prevedeva invece che i farmaci oppiacei fossero inceneriti in appositi impianti autorizzati in base al D. Lgs 22/1997 in quanto assimilabili ai rifiuti pericolosi.
Pertanto, secondo l'Ufficio Centrale Stupefacenti del MdS, pare logico che i cittadini che si trovino nella condizione di detenere farmaci oppiacei per interruzione della cura o per decesso di familiari o conviventi gettino tali farmaci negli appositi contenitori dei farmaci scaduti che si trovano nelle farmacie, senza che ciņ costituisca presa in carico da parte del farmacista del residuo medesimo.
Fonte: Ufficio Centrale stupefacenti del Ministero della salute.