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Rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni
Inserito il 19 novembre 2007 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

Decreto legislativo n. 207 del 9 novembre 2007, Gazzetta Ufficiale n. 261 del 09.11.07, Supplemento ordinario n. 228

Questo provvedimento si pone il fine di porre le basi per dare compimento ad un sistema di emovigilanza, inteso quale insieme delle procedure di sorveglianza organizzate relative agli incidenti o alle reazioni indesiderate gravi o inaspettate dei donatori o dei riceventi, nonchè al controllo epidemiologico dei donatori.
Il provvedimento comprende i seguenti articoli: rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti, procedura di verifica per la consegna di sangue o di emocomponenti, registrazione dei dati relativi alla rintracciabilità, notifica degli effetti indesiderati gravi, notifica degli incidenti gravi, prescrizioni per il sangue e gli emocomponenti d'importazione, rapporti annuali delle regioni e delle province autonome, comunicazione di informazioni fra autorità competenti.

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