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Accertamento di assenza di tossicodipendenza |
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Inserito il 21 novembre 2007 da admin. - professione - segnala a:
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).
Provvedimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007, Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15.11.07
Con questo provvedimento vengono definite le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumitą e la salute proprie e di terzi: tali masioni comprendono 1) attivitą per le quali č richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi, 2) mansioni inerenti le attivitą di trasporto e 3) funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Per tali mansioni diventa obbligatoria la sorveglianza sanitaria anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti: vengono definite le strutture sanitarie competenti, gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti sanitari preventivi di screening, gli accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza, le modalitą di espletamento degli accertamenti, gli effetti del riscontro di un esito positivo di tali accertamenti. Ruolo di primo piano viene conferito al datore di lavoro ed al medico competente.
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