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Prescrizione del risarcimento da incidente stradale: 5 anni e non 2
Inserito il 10 maggio 2009 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito (modificando alcune sue precedenti decisioni) che il termine per risarcimento del danno alla persona per lesioni provocate da incidenti stradali è di cinque anni (invece che 2) anche in mancanza di querela penale contro il responsabile del sinistro.

La Cassazione a Sezioni Unite ha radicalmente modificato (con sent. n. 27337/2008) quanto stabilito nella precedente sentenza 5121/2002 che interpretava l'articolo 2947 del Codice Civile (che stabilisce che il diritto al risarcimento da incidente stradale). Tale diritto si prescrive in due anni, ma il termine viene prolungato se il fatto è considerato dalla legge come reato (come nel caso appunto di lesioni alla persona) e goda di prescrizione più lunga.
Mancando una querela penale (e quindi mancando il reato) finora la prescrizione si aveva dopo due anni; ora invece spetta al giudice civile, autonomamente e anche in mancanza di querela, accertare la natura dell'illecito (civile e penale).
"Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto".
Daniele Zamperini

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