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Cassazione: consenso per test HIV anche in caso di necessità clinica
Inserito il 07 marzo 2009 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente; si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, od altro).

Test HIV - Corte di Cassazione - Sentenza n. 2468/2009

Svolgimento del processo: Con atto di citazione notificato il 30.9.1997 A. V. ha convenuto davanti al Tribunale di Perugia il prof. L. C. e l’Azienda SSL … omissis … della Regione Umbria, chiedendo il risarcimento dei danni nella misura di lire 1 miliardo perché - essendo stato ricoverato il … omissis … presso l’Ospedale … omissis … per un forte attacco febbrile con diagnosi di leucopenia - era stato sottoposto al test anti-HIV, senza che gli fosse stato richiesto il consenso.

Il test, eseguito senza rispettare l’anonimato, aveva dato esito positivo e la cartella clinica - recante anche la registrazione di dati sensibili non rilevanti, fra cui la sua omosessualità - era stata custodita senza alcuna riservatezza, sì che le notizie relative alla sua salute si erano diffuse all’interno e all’esterno dell’Ospedale, con suo grave pregiudizio personale e patrimoniale, considerato che, di conseguenza, egli aveva anche dovuto chiudere la sua attività commerciale.

I convenuti hanno resistito alla domanda, affermando di avere agito nell’esclusivo interesse del paziente, al fine di giungere al più presto alla diagnosi per intraprendere la terapia necessaria; che l’esecuzione del test senza il preventivo consenso del paziente si era resa necessaria; tanto che, se egli non avesse acconsentito, gli si sarebbe dovuto rifiutare il ricovero o si sarebbe dovuta chiedere alle competenti autorità l’autorizzazione al trattamento sanitario obbligatorio. Hanno affermato che l’anonimato è richiesto solo nei casi di indagini epidemiologiche; che la cartella clinica era stata conservata in sala infermieri e che era nota al solo personale medico e infermieristico.

Il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda e la Corte di appello di Perugia - con sentenza 26 febbraio/11 maggio 2004 n. 109 - ha respinto l’appello del V.

Con atto notificato il 15.92004 il V. propone ricorso per cassazione contro la sentenza - notificatagli il 4.6.2004 - per tre motivi. Resistono con unico controricorso la Azienda SSL Umbria e gli eredi del prof. L. C., deceduto nelle more del processo.


Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 5, 3° comma, legge 5 giugno 1990 n. 135, in relazione agli art. 32 Cost. e 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto legittimo il comportamento del medico e dei sanitari dell’Azienda convenuta esclusivamente in base al rilievo che la sintomatologia da lui presentata induceva il sospetto che fosse affetto da Aids, e che rispondeva ad esigenze di necessità clinica, nel suo stesso interesse, che si pervenisse al più presto a una diagnosi precisa.
Afferma il ricorrente che l’art. 5, 3° comma, legge n. 135/1990 cit. - secondo cui nessuno può essere sottoposto a test anti HIV senza il suo consenso, “se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse” - va interpretato nel senso che si può prescindere dal consenso del paziente solo nei casi in cui egli sia del tutto impossibilitato a prestarlo; che solo tale interpretazione è in linea con quella della Corte costituzionale - secondo cui gli accertamenti sanitari che comportano prelievi ed analisi trovano un limite invalicabile nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona che vi è sottoposta (sentenza n. 218 del 1994) - e con le analoghe disposizioni del Garante della privacy e dei principi della deontologia medica.
Ove egli fosse stato informato, avrebbe potuto disporre che il test venisse eseguito presso altro Ospedale, in luogo, in cui non fosse conosciuto, considerato che non vi era alcuna urgenza di procedervi.

1.1. - Il motivo è fondato.
Va condivisa l’opinione del ricorrente secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5, 3° comma, legge n. 135/1990 porta a ritenere che il consenso del paziente al test HIV - così come ad ogni altro trattamento a cui debba essere sottoposto - deve essere richiesto in ogni caso in cui ciò sia possibile, senza pregiudizio per le esigenze di cura del paziente stesso o per la tutela dei terzi.
Ed invero, se nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, salvo espressa disposizione di legge (art. 32 Cost.), il malato ha il diritto di essere preventivamente e tempestivamente informato delle indagini cliniche e delle cure alle quali lo si vuol sottoporre, in tutti i casi in cui possa esprimere liberamente e consapevolmente la sua volontà.

Seguendo l’interpretazione dell’art. 5 adottata dalla sentenza impugnata - secondo cui le necessità cliniche sarebbero di per sé sufficienti a consentire di prescindere dalla preventiva informazione del malato - verrebbe sostanzialmente vanificato il diritto di quest’ultimo di accettare o rifiutare le cure. Alla personale valutazione dell’interessato si sostituirebbe quella dei medici, i quali sono portati a somministrare comunque i trattamenti ritenuti opportuni, qualunque ne sia l’onere od il peso (sotto ogni profilo) per il paziente.

Va soggiunto che - anche quando il trattamento si riveli indispensabile, per legge o nell’interesse pubblico - va riconosciuto al malato quanto meno il diritto di scegliere i tempi, i modi o i luoghi dell’intervento, in ogni caso in cui ciò sia possibile.
Anche a tal fine è necessario che egli venga preventivamente informato ed interpellato.

2. - Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 5, 1° comma, legge 135/1990, il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello abbia escluso l’indebita violazione della privacy ed abbia ritenuto che l’obbligo di mantenere l’anonimato, con riguardo ai campioni prelevati per le analisi, sia prescritto dalla legge solo in relazione alle indagini epidemiologiche.

A suo avviso l’art. 5 cit. - nel prescrivere l’anonimato per tali indagini - non consente di escludere che il medesimo requisito debba essere rispettato anche negli altri casi. Avrebbero dovuto essere comunque adottate tutte le misure idonee a salvaguardare il suo diritto alla riservatezza.
Al contrario, è stata indicata in piena evidenza nella cartella clinica la sua omosessualità, e la cartella non è stata custodita con la diligenza necessaria ad evitare che di essa potessero prendere visione anche persone estranee al personale sanitario.

3. - Con il terzo motivo, denunciando erronea disamina delle risultanze processuali ed erronea motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia disatteso, ritenendola inattendibile, la testimonianza di sua madre, che ha dichiarato di avere appreso la sieropositività del figlio dalla lettura della cartella clinica, abbandonata in sala infermieri su di un termosifone, a disposizione di qualunque curioso. La motivazione della Corte di appello, secondo cui l’accesso alla sala infermieri è chiuso al pubblico, è da ritenere insufficiente a giustificare la decisione, in quanto è obbligo dei sanitari di predisporre tutte le misure idonee a garantire la riservatezza dei pazienti (quindi anche ad evitare che il pubblico acceda ai luoghi riservati).

4. - I due motivi - che possono essere congiuntamente esaminati, perché connessi - sono fondati.
Giustamente la Corte di appello ha ritenuto che l’art. 5, 1° comma, imponga l’anonimato solo per le indagini epidemiologiche.
Ciò non consente di escludere, tuttavia, che anche per le indagini cliniche debba essere rispettata quanto meno la riservatezza del paziente, adottando tutte le misure idonee a far sì che natura ed esito del test, dati sensibili raccolti nell’anamnesi, e accertamento della malattia, siano resi noti solo entro il ristretto ambito del personale medico e infermieristico adibito alla cura e vengano custoditi adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che altri, ed in particolare il pubblico, possano venire a conoscenza delle suddette informazioni.
Ciò dispone espressamente il citato 1° comma dell’art. 5, legge n. 135/1990, secondo cui gli operatori sanitari che vengano a conoscenza di un caso di AIDS sono tenuti ad adottare tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita.
La motivazione della sentenza impugnata appare sul punto insufficiente.
La Corte non ha positivamente accertato se le modalità di custodia della cartella clinica siano state tali da prevenire concretamente il rischio che i terzi potessero prendere visione del documento, custodendolo in luogo non accessibile, neppure occasionalmente o di fatto, da parte del pubblico.
A fronte della precisa disposizione dell’art. 5, sarebbe stato onere del personale ospedaliero dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee allo scopo.
Il rilievo della Corte di merito, secondo cui la cartella era stata lasciata in sala infermieri, locale riservato al personale sanitario, non è di per sé sufficiente, in mancanza di dimostrazione che a detta sala veniva effettivamente impedito l’accesso del pubblico.

5. - La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida sulle domande attrici uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

“L’art. 5, 3° comma, legge 5 giugno 1990 n. 135 - secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti HIV senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse - deve essere interpretato alla luce dell’art. 32, 2° comma, Cost., nel senso che, anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente”.

“Dal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, od altro): circostanze che il giudice deve indicare nella motivazione”.

“A norma dell’art. 5, 1° comma, legge cit., è onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all’esito del test ed alle condizioni di salute del paziente medesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi”.


6. - Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.



P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Cassazione Sezione III Civile n. 2468/2009

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