Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro N. 2691/2009) ha stabilito che l’indennità di accompagnamento (prevista dalla L. 11.2.1980 n. 18 in favore di soggetti non deambulanti o non autosufficienti), va riconosciuta anche ai soggetti ricoverati in ospedale pubblico, durante il periodo del ricovero. L’ erogazione dell’ indennita’, pero’, deve soggiacere a certe condizioni, che devono essere dimostrate
“Ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento – precisa la Corte - rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall’art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’ accompagnatore”. Infatti l’ indennita’ “può spettare all’invalido grave durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana”. Sul tema dei pazienti ricoverati e in corso di chemioterapia “ per coloro che subiscono trattamenti di chemioterapia il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di vita quotidiana”. Daniele Zamperini