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Immissioni sonore - i limiti di tollerabilità
Inserito il 30 luglio 2002 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Immissioni sonore - i limiti di tollerabilità del suono di pianoforte del vicino di casa non sono rigidi, ma vanno valutati tenendo conto delle circostanze concrete
Cassazione Civile, Sentenza n. 10735 del 3/8/01


I FATTI

Il signor M. R. conveniva in giudizio A. B. sostenendo che i rumori provenienti dall'appartamento della convenuta, causati dal suono di due pianoforti, erano intollerabili, per cui chiedeva che la stessa fosse condannata a cessare le molestie, nonché a risarcire i danni.
Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda.
Il M.R. proponeva appello: la corte di appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, inibiva alla A. l'uso del pianoforte, condannandola al risarcimento dei danni.
La corte di merito osservava in particolare:

che le immissioni prodotte dall'uso dei pianoforti dell' appellata travalicavano il limite della normale tollerabilità per il cui accertamento non potevano essere utilizzati i criteri previsti dai DPCM 1/3/1991 e 14/11/1997 trattandosi di fonti regolamentari non applicabili ai rapporti interprivatistici, e che occorreva far riferimento al criterio comparativo consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni;

che doveva ritenersi superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni di intensità superiore di tre decibel al livello sonoro di fondo, e che il superamento di tale limite era stato rilevato ripetutamente in seguito ad immissioni sonore effettuate tutti i giorni feriali dallo ore 15/16 sino alle 20, disturbando sensibilmente le normali attività ed incidendo seriamente, oltre i limiti della normale tollerabilità, sul diritto di proprietà e di godimento del M. in relazione ad una stanza del suo appartamento;

che, come evidenziato nella CTU, il suono dei pianoforti si sentiva chiaramente nonostante le opere di insonorizzazione.
La A. proponeva ricorso in Cassazione. Tale ricorso veniva respinto.
La ricorrente sosteneva innanzitutto che la Corte di merito avesse erroneamente preso come riferimento il limite di superamento di 3 db, mentre questo limite, in base al DPCM 1/3/1991, era valido per le sole ore notturne, mentre per le ore diurne tale livello era stabilito in 5 db.
Inoltre denunciava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 844 c.c. e delle nome che tutelano il diritto allo studio, al lavoro ed all'insegnamento, avendo la Corte dato esclusivo rilievo alle esigenze della proprietà e trascurando quelle connesse al suo diritto allo studio, al lavoro ed all'insegnamento. Inoltre, secondo la ricorrente, la Corte di appello non aveva tenuto conto che le lezioni di pianoforte erano impartite solo nelle ore diurne tra le 16 e le 19 e che il superamento del limite di 3 db non era costante ma si verificava solo in occasione dell'esecuzione di alcuni brani musicali.
La Corte respingeva tali censure rilevando come il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: tale apprezzamento è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente motivato ed immune da vizi logici, come nel caso in oggetto, ove la corte di appello ha fondato il proprio giudizio di eccedenza rispetto alla normale tollerabilità in relazione sia alle caratteristiche dell'immobile di proprietà del M., sia alla "natura delle attività, materiali ed intellettuali, che normalmente si svolgono in un appartamento di civile abitazione".
Circa il superamento diurno della soglia dei 3 db, la Corte ha rilevato l'esattezza dei criteri usati dai giudici di merito in quanto costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale hanno finalità e campi di applicazione distinti l'articolo 844 c.c., da una parte, e, dall'altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose ( DPCM 1/3/1991 ): il primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione. Nella specie la corte distrettuale si era correttamente uniformata al detto costante principio giurisprudenziale e, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, aveva fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore (superato dal suono proveniente, pur se non costantemente, dai pianoforti della A. nei giorni feriali e nelle ore pomeridiane) affermando che l'indicato limite rappresentava "un valido ed equilibrato parametro di valutazione" tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari.
Per questi motivi la Corte rigettava il ricorso confermando il divieto all'uso del pianoforte con tali elementi di rumorosità.

Daniele Zamperini

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