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Registrazione della movimentazione delle sostanze stupefacenti con sistemi informatici |
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Inserito il 31 maggio 2010 da admin. - professione - segnala a:
Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Decreto del Ministero della Salute del 11.05.10, Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26.05.10
Viene resa possibile, in alternativa al registro cartaceo, la registrazione informatica delle movimentazioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Il provvedimento interessa: - il legale rappresentante, in solido con la persona qualificata o la persona responsabile, dell'ente o impresa, - il farmacista, - dirigente medico preposto all'unità operativa delle strutture sanitarie pubbliche e private. Vengono fornite indicazioni precise sulle modalità di tenuta del registro informatico (ivi comprese procedure in caso di errori), sulle modalità di conservazione e sulle modalità di accesso ai dati, sulle registrazioni "di periodo" e "di chiusura annuale".
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