Nel caso di genitore avente affidamento esclusivo del minore, solo col suo consenso e’ possibile effettuare una visita psicologica. Lo psicologo che presti la sua opera senza tale consenso e’ passibile di provvedimento disciplinare da parte dell’ Ordine. Attenzione, perche' questo principio puo' essere applicato anche a figure professionali diverse, come medici o altri esercenti una professione sanitaria
La Corte di Cassazione (Sez. III civile, sentenza n. 3075/2010) ha stabilito il principio detto sopra (esclusiva potesta' del coniuge affidatario) nel corso di un procedimento in cui la visita era stata richiesta dall’ altro genitore non tanto, viene sottolineato, per motivi di tutela della salute psichica, ma per ottenere l’ affidamento in alternativa all’ altro coniuge.
Lo psicologo, ricorda la Corte, e’ punibile in base all’ art. 31 del codice deontologico secondo cui le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potesta genitoriale o la tutela.