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Se l' automobilista rifiuta il "palloncino", il veicolo puo' essere confiscato
Inserito il 28 marzo 2011 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione, in una recente sentenza, ha stabilito che se l' automobilista rifiuta test alcolemico il veicolo va confiscato, trattandosi di sanzione penale accessoria (Sezioni Unite, sentenza n.23428).


Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone aveva investito la Cassazione della questione se la confisca del veicolo, prevista dal Codice della strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico, abbia natura di misura di sicurezza o di sanzione amministrativa.
Il problema non e' di poco conto, in quanto da cio' scaturiscono importanti conseguenze procedurali.

La Corte ha percio' precisato, in base alle modifiche introdotte con la legge del 24 luglio 2008, n. 125, che la confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico, ha natura di sanzione penale accessoria. In particolare, con l’entrata in vigore del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con la legge 24 luglio 2008, n. 125, "è stato introdotto un inasprimento delle pene detentive per gli illeciti di seconda e terza fascia del secondo comma dell’art. 186 ed ha introdotto una disposizione, in virtù della quale con la sentenza di condanna o di patteggiamento (…) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, comma II, del codice penale”

La normativa precedentemente in vigore, non si dimostro' efficace per contrastare il fenomeno del guida sotto l' efetto dell' alcol, in quanto il conducente del veicolo poteva avere interesse a rifiutare di sottoporsi ai test alcolimetrici, accettando la sanzione amministrativa; Con le norme attuali invece subirà ugualmente la confisca dell’automobile.
Daniele Zamperini

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