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Cartellino identificativo obbligatorio, se a contatto col pubblico
Inserito il 29 aprile 2011 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Previsto da tempo l’obbligo di identificazione introdotto con l’art.69 della cd. riforma della pubblica amministrazione, d.lgs. n. 150 del 2010, l' obbligo del cartellino identificativo per i pubblici dipendenti viene ribadito e specificato, pena sanzioni disciplinari (Circ. n.3 del 2010)

La circolare esplicativa n.3 del 2010 ha ribadito che tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività a contatto con il pubblico, saranno tenuti rendere visibile il loro nominativo attraverso l’uso di cartellini oppure di targhe.
La circolare specifica quali siano le attivita' "a contatto con il pubblico":
“Per attività a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta”.

La circolare è destinata a tutte le amministrazioni ed è immediatamente operativa (non solo per le Amministrazioni centrali ma anche per le Regioni e gli Enti locali), per tutte le attivita' "contrattualizzate (escluse alcune attivita' per cui le regole andranno valutate dalle varie amministrazioni, come gli avvocati di Stato, i magistrati, i professori universitari, il personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della carriera diplomatica e prefettizia e le altre categorie che sono disciplinate dai propri ordinamenti).
In ogni caso, le altre eventuali deroghe dovranno essere previste da decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottati su proposta del Ministro competente. “L’inosservanza della prescrizione – si legge dal testo della circolare – verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate”.
Daniele Zamperini

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