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Obblighi del medico che prescrive un farmaco |
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Inserito il 30 marzo 2012 da admin. - professione - segnala a:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Legge n. 27 del 24.03.12, Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.03.12
La legge di conversione (articolo 11, comma 12) conferma l'obbligo, per il medico che prescrive un farmaco, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto il farmacista, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso. E' previsto anche che l'Agenzia Italiana del Farmaco revisioni, a breve, le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali in funzione delle patologie da trattare.
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