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Requisiti degli esercizi commerciali che possono vendere farmaci da banco o di automedicazione |
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Inserito il 26 aprile 2012 da admin. - professione - segnala a:
Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attivitą su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Decreto del Ministero della Salute del 09.03.12 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.12) Vengono definiti: - i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi (allegato 1) degli esercizi commerciali che possono effettuare attivitą di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione: essi variano a seconda che l'esercizio commerciale venda medicinali non soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (ed eventualmente anche medicinali di automedicazione), oppure esclusivamente medicinali da automedicazione - gli ambiti di attivitą sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del servizio sanitario nazionale: il farmacista operante in questi esercizi commerciali č tenuto alla segnalazione di tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui viene a conoscenza, nonchč alle segnalazioni di cui all'art. 132, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.
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