Dopo la separazione vanno pagate anche le spese sopravvenute senza bisogno di ulteriore pronunci giudiziaria. In casi di separazione coniugale ( a qualsiasi titolo) il coniuge non affidatario deve contribuire al pagamento di eventuali nuove spese mediche o scolastiche sopraggiunte successivamente senza bisogno di doversi rivolgere nuovamente al Giudice (Cass. III Civ. 11316/2011)
Il provvedimento con cui in sede di separazione vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce titolo esecutivo, per cui non richiede, nel caso di inottemperanza un ulteriore intervento del giudice che sancisca l' esecuzione forzata. Questo naturalmente - specifica la Corte - qualora il genitore creditore possa opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entitą, rimanendo impregiudicato tuttavia "il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilitą degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalitą di individuazione dei bisogni del minore". In mancanza di tale dimostrazione i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un genitore non affidatario che si era opposto al pagamento delle maggiori spese sopravvenute. Daniele Zamperini