Anche il pedone investito che non svolge attivita’ lavorativa va risarcito del danno patrimoniale da perdita di chance (Cass. N. 14287/2011)
Una studentessa e’ stata investita mentre traversava la strada sulle strisce pedonali riportando gravi lesioni. La studentessa si era vista respingere, dai giudici di merito, la richiesta di risarcimento per danno patrimoniale, riconoscendosi unicamente il risarcimento per danno biologico e morale. La motivazione dei giudici era stata che all’ epoca la studentessa non svolgeva attivita’ lavorativa produttrice di reddito per cui non aveva subito un vero danno patrimoniale. La Cassazione respingeva queste argomentazioni accogliendo invece le richieste dell’ interessata stabilendo che oltre ai danni non patrimoniali biologici e morali, conseguenza dei danni fisici e psichici subiti dal pedone, andavano riconosciute anche le perdite patrimoniali presenti e future causate dalla rilevante riduzione della capacità lavorativa. La Suprema Corte riconosceva quindi il diritto alla risarcibilità integrale del danno alla persona, compreso il danno da perdita di chance avendo la studentessa subito "una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica". Daniele Zamperini