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Risparmi in ambito sanitario - modalità prescrittive dei farmaci |
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Inserito il 16 agosto 2012 da admin. - professione - segnala a:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
Legge n. 135 del 07.08.12, Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.08.12, Supplemento ordinario n. 173
Con la pubblicazione di questa legge vengono confermate, con modifiche, le norme introdotte dal decreto-legge 95/2012 che prevedono risparmi per il riequilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica. La legge di conversione, all'articolo 15 del decreto-legge, il comma 11-bis, introduce una norma che interessa in particolare il medico prescrittore ed il cui testo viene riportato integralmente: "Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12."
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