Nonostante il dimostrato valore scientifico della pratica vaccinale, da più parti diventa pressante il rifiuto alla vaccinazione in senso obbligatorio. Nell'ordinamento giuridico italiano le vaccinazioni sono obbligatorie ma non è prevista un'attuazione con metodi coattivi. Per questo motivo, sia per paura di possibili effetti collaterali, sia per altre motivazioni meno precisabili (religiose, politiche, “naturalistiche”) si tende di fatto a eluderne o a metterne in discussione l'obbligatorietà dando particolare rilievo alla necessità del consenso dei genitori. L'esame delle statistiche sul rapporto rischio/beneficio delle più importanti vaccinazioni induce gli Autori a negare concreta giustificazione a tale atteggiamento e a confermare l'utilità indiscutibile delle vaccinazioni stesse. Dal punto di vista legale la Corte Costituzionale (1992) ha in effetti stabilito che l'obbligo di sottoporre a vaccinazione il minore costituisce un dovere del genitore per la tutela della salute dello stesso, e che l'operatore sanitario deve segnalare l'omissione o il rifiuto dei genitori al P.M. o al Tribunale dei minori; l'Autorità potrà a quel punto avvalersi degli strumenti di legge per l'attuazione del provvedimento (come è accaduto in alcuni casi). Si sottolinea però l'inadeguatezza della normativa riguardante l'indennizzo per le persone danneggiate in modo grave da possibili patologie post-vaccinali. P.S. La normativa sugli indennizzi e' stata modificata con D.L. 4/4/97 n. 92 Fonte: Morini, Macri-Riv. It. Med. Leg. XIX 4-5