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Gite scolastiche: obbligo di controllo della sicurezza degli alunni
Inserito il 09 dicembre 2012 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Nel corso delle gite scolastiche i Professori che accompagnano i ragazzi devono controllare l’ idoneita’ dell’ albergo e la sicurezza delle stanze degli alunni, fino a controllare le singole stanze (Cass n. 1769/2012)

I fatti:
una studentessa di scuola superiore in gita scolastica aveva riportato gravi lesioni cadendo da una terrazza dell'albergo dove alloggiava durante una gita scolastica. La ragazza aveva scavalcato il parapetto del balcone della stanza ed aveva raggiunto la terrazza insieme ad un amico. Era poi scivolata e precipitata per circa 12 metri riportando lesioni che la rendevano invalida

I genitori della ragazza si rivolgevano al Tribunale con una richiesta di risarcimento danni ad “ampio raggio”, comprendendo il Ministero della P. I., l’ albergo, nonche’ l'istituto scolastico, denunciando in particolare la "mancanza di controllo e di sorveglianza degli alunni da parte del professore in gita con la classe e mancanza di sicurezza dell'albergo".
I giudici di merito, sia in primo grado che in appello respingevano la domanda risarcitoria facendo rilevare che gli studenti erano prossimi alla maggiore età e dotati "di un senso del pericolo".
La Cassazione ribaltava le sentenza affermando che siste un generico obbligo di diligenza preventivo per i Professori che accompagnano gli studenti in gita scolastica: "proprio perche' il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione e' imposto un obbligo di diligenza per cosi' dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, ne' al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumita' degli alunni… incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza".

Sarebbe stato percio’ necessario, secondo la Corte, che i docenti rilevassero preventivamente l’ eccessiva facilita’ di accesso al terrazzo, adottando di conseguenza misure idonee, o addirittura il rifiuto di alloggiare studenti in una stanza poco sicura.

Commento:
da umile cittadino mi permetto di non essere d’accordo con questa sentenza, che mi sembra dettata piu’ dal desiderio di trovare a tutti i costi un responsabile in modo da ristorare economicamente l’ infelice ragazza, piuttosto che di applicare veramente la giustizia.
Concordo maggiormente con le decisioni dei giudici di merito, che sembrano aver capito invece le difficolta’ dell’ organizzare una gista scolastica (con informazioni sull’ albergo prese a distanza, con la difficolta’ o addirittura l’ impossibilita’ di cambiare l’ albergo una volta arrivati a destinazione, la concreta impossibilita’ di controllare strettamente i comportamenti eccessivamente esuberanti e volutamente trasgressivi di ragazzi delle scuole superiori).

Mi dicono che molti professori, ormai, si rifiutano di accompagnare gli allievi in gita. Mi sembra una logica conseguenza di decisioni del genere.
Daniele Zamperini

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