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Autodichiarazioni false: reato anche se non si ottengono benefici
Inserito il 20 gennaio 2013 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Autodichiarazioni false per prestazioni previdenziali? E’ truffa aggravata
Sottoscrivere autodichiarazioni contenenti dati non veri al fine di ottenere indebite prestazioni assistenziali e previdenziali configura la truffa aggravata, anche se la pratica non va a buon fine (Cass. N. 31493/2012).

I fatti:
Una donna presentava all’ INPS domanda di disoccupazione agricola producendo una falsa documentazione che attestava lavoro in agricoltura negli anni 2003-2004. La domanda era finalizzata all’ ottenimento di indebite prestazioni assistenziali e previdenziali.
Essendo tata accertata la falsita’ delle dichiarazioni e denunciata, la donna veniva condannata in primo grado a 1 anno e tre mesi di reclusione.

In Appello la donna sosteneva che, non avendo ottenuto le prestazioni richieste, non si configurava nessun reato in quanto, secondo la sua tesi il reato di truffa aggravata non potrebbe realizzarsi solo in virtù della semplice richiesta, per quanto fondata su dichiarazioni false.
La Corte d'Appello confermava pero’ la condanna pur concedendo le attenuanti generiche in ragione dell'incensuratezza della donna, riducendo la pena a 5 mesi di reclusione.

La donna ricorreva in Cassazione.

La Corte confermava pero' la condanna disponendo che "integra il reato di truffa aggravata … il fatto di chi, mediante false denunce aziendali, ottenga l'erogazione di prestazioni previdenziali non dovute. La produzione di dichiarazioni false, volta al conseguimento di erogazioni pubbliche, costituisce il "quid pluris" richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 640 c.p." .

In sostanza quindi e’ sufficiente produrre la falsa documentazione per configurare il reato di truffa aggravata, anche se non si ottenevano materialmente i vantaggi richiesti.
Daniele Zamperini

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