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Validità dell'attestato di esenzione dal ticket |
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Inserito il 12 febbraio 2013 da admin. - professione - segnala a:
Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329.
Decreto del Ministero della Salute del 23.11.12 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 08.02.13)
Con questo decreto viene data attuazione all'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, dispone che sia definito il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche. Il provvedimento è stato emanato alla luce dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 ottobre 2012 (Rep.Atti n. 204/CSR), con il quale è stato convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della durata del trattamento e dei tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla classificazione internazionale delle malattie «Internazional Classification of Diseases-IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)»; con tale accordo è stato convenuto, altresì, di differenziare il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione. Il provvedimento prevede che: - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano fissare periodi di validità dell'attestato più lunghi, - in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto, le aziende sanitarie rilascino i nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata, - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuino la procedura per acquisire le informazioni relative all'esecuzione della procedura interventistica che condiziona la durata di validità dell'attestato, ai fini dell'aggiornamento degli archivi.
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