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Gli inestetismi da intervento chirurgico non sono penalmente sanzionabili
Inserito il 08 maggio 2013 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Sono numerosi i procedimenti intentati contro i chirurghi estetici per interventi mal riusciti, ma sono generalmente cause civili, e in qualche caso anche penali. I semplici inestetismi, pero’, non costituiscono danno alla salute penalmente sanzionabili, a meno che non abbiano comportato dei danni accessori soprattutto a livello psichico. (Cass. 47265/2012).

I fatti:
un chirurgo estetico era intervenuto su una donna con una serie di interventi di ritocco ad addome, cosce, dorso, ginocchia e seno. Gli interventi non avevano pero’ ottenuto il risultato sperato e anzi si erano verificati inconvenienti (come una tumefazione in zona epigastrica e un abbassamento del valore emoglobulare) La donna, insoddisfatta del risultato, aveva quindi sporto denuncia per lesioni.
I giudici di primo grado condannavano il medico per lesioni colpose.
In Appello, invece, il medico veniva assolto con formula piena .
La donna ricorreva allora in Cassazione, sostenendo che l'intervento di chirurgia estetica combinata fosse stato effettuato "senza che sussistessero le condizioni di sicurezza necessarie".
La Cassazione pero’ le dava ragione solo in parte, sostenendo che gli inestetismi risultati da un malriuscito intervento di chirurgia estetica potevano essere risarciti in sede civile, ma non potevano essere considerati come una malattia o una lesione permanente.
Si sarebbe potuto semmai prendere in considerazione un eventuale disturbo psiconeurotico insorto a causa del disagio dovuto all’ inestetismo: "non si esclude in astratto che in casi di tal fatta possa ingenerarsi, a causa della grave frustrazione da delusione, a fronte dell'assai gravosa contropartita e, soprattutto dal peggioramento estetico, oramai assai difficilmente rimediabile, un meccanismo reattivo dell'organismo, capace di indurre l'attecchimento di un disturbo psichico di tipo ansioso depressivo, che costituisce vero e proprio stato morboso di malattia".
La paziente, tuttavia, non aveva avanzato simili rivendicazioni.
Daniele Zamperini

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