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Servirsi del telefono dell’ ufficio e’ quasi sempre peculato
Inserito il 01 settembre 2013 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Sul problema dell’ uso personale del telefono dell’ ufficio (su cui sono state emesse sentenze varie e talvolta difformi, in cui talvolta l’ atto e’ considerato “non reato” oppure rubricato a titoli diversi) sono intervenute le Sezioni Unite, con conclusioni piuttosto “pesanti” per gli utilizzatori abituali (Sentenza n. 19054/2013).

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha risposto alla questione "se l'utilizzo per fini personali di utenza telefonica assegnata per ragioni d'ufficio integri o meno l'appropriazione richiesta per la configurazione del delitto di peculato ex art. 314, primo comma, codice penale ovvero una condotta distrattiva o fraudolenta rispettivamente inquadrabile nel delitto di abuso di ufficio o in quello di truffa aggravata a danno dello Stato".

Per far questo la Corte ha ritenuto indispensabile tracciare un profilo dei tratti salienti del delitto di peculato nelle due forme previste dall'art. 314 codice penale (peculato ordinario e peculato d'uso).
Per quanto riguarda il peculato d'uso e’ stato precisato che l'introduzione della fattispecie ha lo scopo appunto di impedire, con una repressione di tipo penale, il grave fenomeno dell'utilzzo improprio dei beni della Pubblica Amministrazione; per cui "per la sua integrazione, l'elemento qualificante e sufficiente è dato dalla violazione del titolo del possesso, che l'agente compie distraendo il bene dalla sua destinazione pubblicistica e piegandolo verso fini personali."

Viene quindi stabilito un principio di diritto:
"la condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alle funzionalità dell'ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma secondo, codice penale".

Perche’ l’ atto raggiunga la soglia di rilevanza penale, sottolinea pero’ la Corte, occorre “ comunque l'offensività del fatto, che, nel caso del peculato d'uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della P.A. o di terzi ovvero … con una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio: eventualità quest'ultima che potrà, ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate da contratto c.d. ‘tutto incluso' ".

Commento personale:
Il complesso della decisione quindi sembra stabilire che:
- L’ uso del telefono di lavoro per scopi personali costituisce peculato qualora venga a gravare economicamente “apprezzabilmente” sul bilancio dell’ Ente.
- Nel caso di tariffe “flat” (ovvero di contratti “tutto incluso” in cui le singole telefonate non hanno un costo effettivo) il reato si concretizza lo stesso qualora, a giudizio dell’ Ufficio, vi sia stata una lesione della funzionalita’ dello stesso.
Quindi sembrano essere ragionevolmente escluse dall’ aspetto penale le telefonate brevi e occasionali.

Daniele Zamperini

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