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Ubriaco in bicicletta? Niente sospensione della patente
Inserito il 20 ottobre 2013 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

A differenza dei conducenti di motocicli, il guidatore di bicicletta che guida di notte il suo mezzo in condizioni di ubriachezza, non deve temere la sospebsione della patente. (Cass. pen. n. 19413/2013)

I fatti:
Un uomo era stato soggetto alla sospensione della patente dopo giudizio del Tribunale per essersi posto alla guida di un velocipede in stato di ebbrezza alcolica.
L’ uomo ricorre in cassazione sostenendo che la normativa stabiliva tale sanzione accessoria solo quando il reato venga commesso ponendosi alla guida di un veicolo che richiede un patente.

La Cassazione accoglieva il ricorso

La normativa generale stabilisce che la sospensione della patente stabilita dal giudice vada applicata scontando il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto; questo aspetto e’ escluso da qualsiasi forma di patteggiamento.
La normativa si applica, per effetto dell'art. 219 bis C.d.S., introdotto con la L. 15 luglio 2009, n. 94, anche quando l'illecito è stato commesso da conducente di ciclomotore; in tal caso la norma ha formalmente enunciato che la sospensione si applica al certificato di idoneità alla guida "posseduto" ovvero alla patente "posseduta".

La sospensione di cui si discute può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima.

La sentenza di merito veniva percio’ annullata limitatamente all’ aspetto della sospensione della patente.

Daniele Zamperini

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