Un danno che non provoca diminuzione della capacita’ reddituale non da’ automaticamente diritto al risarcimento del danno da lesione della "cenestesi lavorativa" (danno derivante dalla maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento di un'attività lavorativa) se non da la prova effettiva che di fatto tale danno ha comportato un'eccessiva fatica e difficoltà nello svolgimento del lavoro.(Cass n.19767/2012).
I fatti Una commerciante richiedeva un risarcimento per danno alla “cenestesi lavorativa” in seguito ad un intervento chirurgico che aveva comportato un semplice danno estetico all'addome e una malattia psichica con un'invalidità del 10%.
La Corte ha ritenuto che tale condizione non poresse aver reso più usurante la gestione di un negozio di capi di abbigliamento. Nel caso specificola Corte ha evidenziato che non risultavano provate "le maggiori usura, fatica e difficoltà nello svolgimento del lavoro", una volta ripreso.
In sostanza, secondo la Corte, chi intende richiedere questo tipo di danno deve fornire una prova concreta delle maggiori usura, fatica e difficoltà nello svolgimento del lavoro una volta ripreso.
La richiesta veniva percio’ rigettata, confermando la decisione della Corte d’ Appello che aveva rgia’ respinto la richiesta di risarcimento.