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Aggiornamento sul valore giuridico delle linee-guida |
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Inserito il 25 ottobre 2013 da admin. - medicina_legale - segnala a:
Recentemente la Cassazione ha ribadito il suo orientamento circa il valore giuridico delle linee-guida, precisando meglio gli aspetti che devono essere considerati allorche’ vengano invocate a discolpa del medico sulla base della Legge Balduzzi. (Cass. Sez IV penale n 39165 del 23/09/15)
La Cassazione e’ tornata sul problema delle linee-guida. In particolare vengono indicati i criteri di “validazione”, cioe’ i criteri in base ai quali va considerata l’ affidabilita’ e l’ autorevolezza di una linea-guida. Viene cosi’ confermato, ad esempio, che non vanno considerate “linee-guida” le semplici indicazioni comportamentali, i programmi operativi, ne’ le prese di posizione e le opinioni espresse da comunita’ scientifiche che esprimano una propria opinione a fronte di altre che ne esprimano differenti. E’ fonte di soddisfazione osservare che molti di questi concetti coincidono con quanto gia’ espresso dal sottoscritto in diversi convegni medico-legali, come riassunto in un preceente articolo http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=799
A fronte di queste corrette indicazioni, manca pero’ attualmente, almeno nella maggior parte dei casi, una qualsiasi regolamentazione in materia e una cultura adeguata nei sanitari. Cio’ puo’ interferire pesantemente con l’ operato dei Consulenti del giudice. Poiche’ e’ ovviamente impossibile pretendere che sia il magistrato a conoscere le regole dell’ arte medica, e’ quindi naturale che questi si affidi al parere del proprio CTU. Ma il CTU, qualora non abbia competenze specifiche, potrebbe esprimere opinioni erronee basate, piu’ che sul reale valore delle linee-guida invocate, sul rispetto reverenziale dei referenti della stessa o, peggio, sul nome altisonante che sembra evocare autorevoli consessi ma che invece puo’ nascondere il vuoto. E’ sufficiente ricordare quanto sia facilissimo (un notaio, uno statuto e poco piu’) registrare asociazioni dal nome altisonante e con riferimenti internazionali costuita invece, magari, da pochi membri oltretutto poco qualificati. Per i dettagli (come valutare una linea-guida, come reperire linee.guida gia’ “validate” eccetera) ci si puo’ riferire all’ articolo gia’ pubblicato. Qui si riportano i brani piu’ significativi della recente sentenza: L’ argomento e’ molto complesso e non e’ certamente esaurito: dovra’ percio’ essere riaffrontato e riconsiderato, al fine di non fare un uso distorto di norme che pur essendo state emanate a scopo essenzialmente protettivo, possono invece rimanere inutilizzate o trasformarsi in un pericoloso boomerang. Ne riparleremo Daniele Zamperini
“ Questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che nell'applicazione dell'art. 3 d.l. n. 128/2012, con riferimento alle linee guida, e’ necessario "valutare le caratteristiche del soggetto o della comunita’ che le ha prodotte, la sua veste istituzionale, ilgrado di indipendenza da interessi economici condizionanti. Rilevano altresi’ il metodo dal quale la guida e’ scaturita, nonche’ l'ampiezza e la qualita’ del consenso che si e’ formato attorno alla direttiva". Cio’ in quanto le linee guida presentano "varieta’ delle fonti, diverso grado di affidabilita’, diverse finalita’ specifiche, metodologie variegate, vario grado di tempestivo adeguamento al divenire del sapere scientifico. Alcuni documenti provengono da societa’ scientifiche, altri da gruppi di esperti, altri ancora da organismi ed istituzioni pubblici, da organizzazioni sanitarie di vario genere. La diversita’ dei soggetti e delle metodiche influenza anche l'impostazione delle direttive: alcune hanno un approccio piu’ speculativo, altre sono maggiormente orientate a ricercare un punto di equilibrio tra efficienza e sostenibilita’; altre ancora sono espressione di diverse scuole di pensiero che si confrontano e propongono strategie diagnostiche e terapeutiche differenti. Tali diversita’ rendono subito chiaro che, come si e’ accennato, per il terapeuta come per il giudice, le linee guida non costituiscono uno strumento di precostituita, ontologica affidabilita’" (Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013 - dep. 09/04/2013, Cantore, Rv. 255105). Ancor piu’ a monte, prima ancora del giudizio di affidabilita’, va pero’ rimarcata la necessita’ di definire il tipo 'linee guida', al fine di evitare che si propongano come tali documenti di tutt'altro genere: memorandum destinati ad un ristretto numero di soggetti, indicazioni a fini didattici, programmi operativi in fase di ideazione o di sperimentazione e cosi’ seguitando”.
“ Peraltro, e’ infondata anche la pretesa di considerare le linee guida fonti di regole cautelari la cui inosservanza puo’, di per se’, fondare un addebito per colpa. Questa Corte ha precisato che "in tema di responsabilita’ medica, le linee guida - provenienti dafonti autorevoli, conformi alle regole della miglior scienza medica e non ispirate ad esclusiva logica di economicita’ – possono svolgere un ruolo importante quale atto di indirizzo per il medico; esse, tuttavia, avuto riguardo all'esercizio dell'attivita’ medica che sfugge a regole rigorose e predeterminate, non possono assurgere al rango di fonti di regole cautelari codificate, rientranti nel paradigma dell'art. 43 cod. pen. (leggi, regolamenti, ordini o discipline), non essendo ne’ tassative ne’ vincolanti e, comunque,non potendo prevalere sulla liberta’ del medico, sempre tenuto a scegliere la migliore soluzione per il paziente. D'altro canto, lelinee guida, pur rappresentando un utile parametronell'accertamento dei profili di colpa riconducibili alla condotta del medico, non eliminano la discrezionalita’ giudiziale insita nel giudizio di colpa; il giudice resta, infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigano una condotta diversa da quella prescritta dalle stesse linee guida. Pertanto, qualora il medico non rispetti le linee guida il giudice deve accertare, anche con l'ausilio di consulenza preordinata a verificare eventuali peculiarita’ del caso concreto, se tale inosservanza sia stata determinante nella causazione dell'evento lesivo o se questo, avuto riguardo alla complessiva condizione del paziente, fosse, comunque, inevitabile e, pertanto, ascrivibile al caso fortuito" (Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012 - dep. 19/09/2012, p.c. in proc. Ingrassia, Rv. 254618).
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