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IL MEDICO DEVE DIRE SEMPRE LA VERITÀ
Inserito il 30 agosto 1998 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



Si è concluso nel luglio 1997 l'iter molto complesso (4 gradi di giudizio) di un procedimento penale verso un medico ecografista ospedaliero.
I fatti: il medico aveva effettuato un'ecografia ad una donna gravida scoprendo gravissime malformazioni a carico del feto. Essendo la gravidanza alla 30 settimana, e non essendo più possibile procedere ad una interruzione volontaria della gravidanza stessa, il medico riteneva di non informare la paziente delle effettive condizioni del feto.
Per tali motivi il medico veniva denunciato per omissione di atti d'ufficio.
Il Tribunale di primo grado assolveva il Medico: questo perché, fondamentalmente, la condotta medica era sì omissiva ma non era sanzionabile in quanto non costituiva atto che dovesse compiersi tempestivamente "per ragioni di sanità" come previsto dall'art. 328 CP, modificato dalla legge 24.4.90 n. 86: invero alla sua omissione non potevano collegarsi conseguenze negative di ordine sanitario, tali non essendo quelle psicologiche o familiari.
Il giudice di 2° grado assolveva il medico affermando che: 1) la condotta era omissiva 2) rientrava nel concetto di sanità ma 3) non era tale da dover essere effettuata senza ritardo.
La Cassazione annullava la sentenza di Appello rinviando a nuovo processo il medico, ritenendo che anche la sanità psichica e l'equilibrio psicologico vadano tutelati.
Il nuovo processo d'appello ha condannato il medico per omissione di atti d'ufficio.
Il fatto sopradescritto si collega con altra Sentenza del Tribunale di Roma del 94: un medico ecografista (un altro!) aveva grossolanamente sbagliato un esame non accorgendosi di certe gravi malformazioni fetali. Tale indagine era stata effettuata fuori del periodo consentito per praticare una IVG, ma il Tribunale riteneva che la mancata informazione (o meglio il conseguente improvviso shock psichico conseguente alla scoperta improvvisa del grave handicap, costituisse danno biologico risarcibile, condannando così il medico.
Il fatto è che la Corte dei Conti (sez. reg. Veneto, 1996) ha stabilito (in un terzo caso riguardante un ostetrico ospedaliero) che se il sanitario sbaglia per colpa grave, deve risponderne in proprio risarcendo quanto pagato dall'Ente.

COMMENTO: Insomma: brutti tempi per i medici: bisogna stare MOLTO attenti, ed è meglio informare correttamente i pazienti delle loro condizioni, pur modulando opportunamente l'informazione stessa.

Fonte: Riv. Ital. di Medicina Legale 1/98

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