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Liquido seminale rubato? Il figlio e’ tuo lo stesso!
Inserito il 13 aprile 2014 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione respinge la pretesa di un unomo di non riconoscere il figlio naturale basata sulla tesi che il liquido seminale gli fosse stato “rubato”. Forse ispirato da Stephen King.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 21882/13; depositata il 25 settembre 2013)

L’ uomo rifiutava la paternita’ del presunto figlio naturale avuto con un’amica, sostenendo di non aver mai avuto rapporti sessuali con lei e che quest’ultima gli aveva letteralmente ‘rubato’ una provetta di liquido seminale necessario per la fecondazione.
La tesi veniva sdegnosamente respinta dai giudici di merito per cui l’ uomo ricorreva in Cassazione.

Anche la Suprema Corte respingeva la tesi dell’ uomo ritenendola rocambolesca e fantascientifica, aggiungendo oltretutto il concetto che, anche se l’ evento fosse stato vero, non sarebbero in ogni modo venuti meno gli obblighi del padre verso il figlio naturale:

La tesi dell’ uomo e’, per la Corte, «lesiva per la dignita’» della donna, anche perche’ egli «non ha provato in alcun modo le sue affermazioni, con le quali ha inteso prospettare un accadimento quantomeno rocambolesco sotto il profilo umano e scientifico, e cioe’ una gravidanza frutto della sottrazione e utilizzazione fraudolenta del liquido seminale».
In ogni caso, aggiungono i giudici, in caso di nascita per fecondazione naturale, «la paternita’ e’ attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicche’ e’ decisivo l’elemento biologico, e, non occorrendo anche una cosciente volonta’ di procreare, nessuna rilevanza puo’ attribuirsi al ‘disvolere’ del presunto padre». Per questo motivo, e’ cristallina la «responsabilita’ che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo».

Di conseguenza l’uomo e’ stato obbligato al pagamento di un assegno mensile di mantenimento e al pagamento di un risarcimento in favore della donna avendo portato avanti una “difesa processuale temeraria e lesiva dell’integrita’ morale» della donna”.

Commento di Daniele Zamperini

Al di la’ degli aspetti umoristici e letterari della vicenda (Stephen King, nel suo racconto “Dedica” aveva raccontato di una domestica che “rubava” lo sperma di un famoso scrittore sperando di avere un figlio col suo talento) il principio che viene espresso e’ invece nella sua rigidezza molto importante.

In sostanza si dice che, in caso di fecondazione naturale o assistita (anche attraverso le banche del seme? anche dietro violenza, ricatto o inganno? Sembrerebbe di si’) le responsabilita’ giuridiche della paternita’ ricadono comunque sul padre biologico, indipendentemente dalla sua volonta’.

Anche se quanto dichiarato dall’ uomo fosse stato vero, quindi, la condotta fraudolenta della donna non avrebbe apportato nessuna conseguenza per lei negativa.

E’ possibile che un principio cosi’ rigido possa portare, di fatto, ostacoli molto ostici alle procedure di fecondazione assistita.

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