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Curriculum vitae falso? E’ reato penale |
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Inserito il 19 febbraio 2014 da admin. - medicina_legale - segnala a:
Costituisce falso penalmente perseguibile l’ inclusione di affermazioni mendaci nel curriculm vitae prodotto ad un Ente pubblico. (Cass. V pen. n.26600(2013)
I fatti: Un soggetto era stato condannato sia in primo grado che in appello per il delitto di false dichiarazioni sulle proprie qualità personali in quanto aveva falsamente attestato nel proprio curriculum vitae (presentato al Comune assieme ad una domanda di assunzione) di avere in precedenza ricoperto posizioni occupazionali di rilievo in ambito televisivo, cosa non vera. Ricorrendo in Cassazione, l’ imputato aveva anche sottolineato a propria difesa di non aver sottoscritto il curriculum, per cui sarebbe venuta a cadere la tesi del falso.
.La Cassazione respingeva il ricorso in tutte le sue argomentazioni
“Per qualità personali ai fini del delitto di cui all’art.496 c.p., - afferma la Corte - devesi intendere ogni attributo che serva a distinguere un individuo nella personalità economica o professionale e che possa avere interesse per l’autorità interrogante; pertanto, una qualifica professionale ovvero l’effettivo esercizio di un’attività lavorativa rientrano nel novero delle suddette qualità da dichiarare nella loro reale consistenza ai fini e per gli effetti del precetto penale di cui all’art.496 c.p.”.
“L’allegazione, ad una domanda rivolta ad un Ente pubblico, di un curriculum vitae contenente false dichiarazioni circa le proprie esperienze lavorative vale, quindi, ad integrare gli estremi oggettivi del mendacio richiesto dall’art.496 c.p., così come non pertinente deve ritenersi la rimostranza circa la mancata sottoscrizione del curriculum falso, atteso che la sottoscrizione in calce alla domanda presentata al Comune vale a rendere proprie dell’istante anche le allegazioni riguardanti le pregresse esperienze lavorative, sia pure indicate in diverso foglio”.
Commento personale: Attestare falsamente delle competenze e delle esperienze non vere, quindi, costituisce un falso penalmente perseguibile.
A nulla vale la “furbizia” (se di cio’ si e’ trattato) di non firmare il falso documento ritenendo di non incorrere cosi’ nel reato: il fatto che tale documento non firmato fosse allegato ad altro documento ufficiale che invece era firmato, ne aveva “assorbito” il valore giridico.
Daniele Zamperini
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