(Cassazione Civile, Sez. III. Dec. n. 11440 del 18 Ottobre 997).
Il Medico Chirurgo, chiamato a risolvere un caso clinico di particolare complessità, è responsabile in caso di imperizia solo nell'ipotesi di colpa grave ai sensi dell'art. 2236 del Codice Civile. Egli cioè è responsabile solo quando il suo comportamento sia incompatibile con quel minimo livello di cultura ed esperienza indispensabile per l'esercizio della professione. Nel caso in cui invece egli sia incolpato per imprudenza o negligenza deve rispondere anche per colpa lieve, ovvero per qualunque errore che determini l'evento dannoso qualunque sia la difficoltà dell'intervento. L'imprudenza si configura quando il comportamento è avventato: pur consapevole del rischio della propria azione, il Medico nonostante ciò si determina ugualmente a effettuare l'intervento. La negligenza si sostanzia in atti di disattenzione, disaccortezza, distrazione. L'imperizia è l'incapacità professionale. Incapacità che può derivare da inettitudine oppure dal mancato possesso delle cognizioni e dell'esperienza necessarie per l'attività professionale medica. (D.Z.)