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Gli invalidi che duplicano i permessi commettono reato di falso
Inserito il 07 dicembre 2014 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Un invalido che aveva duplicato un contrassegno di concessione di parcheggio e’ stato condannato per falso in certificazione amministrativa. Neppure al titolare di un documento autorizzativo, seppr autentico e legittimo, e’ permesso di farne copia da utilizzare come l’ originale (Cass. N. 29582/14).
Ma a quando la stretta di vite sui permessi autentici ma utilizzati in mdo fraudolento?

I fatti:
l’ invalido aveva duplicato, in modo molto fedele, un pass rilasciato dall’ amministrazione comunale.
Scoperto, era stato denunciato per falso e condannato sia in primo che in secondo grado.

Proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che il permesso non fosse contraffatto ma semplicemente duplicato da colui che ne era legittimo titolare.

La Corte pero’ respingeva il ricorso e confermava la condanna sottolineando che il divieto stabilito dalla normativa consistesse nell’ impedire che l'agente formasse (o faccia formare) una esatta riproduzione dell'autorizzazione amministrativa tale "da indurre in errore, chi ne prenda visione, sulla natura del documento stesso: che non appare e non viene fatto apparire come semplice fotocopia dell'originale ma con la pretesa di tenere luogo in tutto e per tutto dell'originale".
Questo perche’ una copia siffatta, esibita come originale "e’ in grado perciò di porre in pericolo la pubblica fede".

Condividendo percio’ la condanna da parte dei giudici di merito la Corte ha osservato anche che "il reato contestato, di falsificazione materiale in autorizzazione amministrativa commesso da privato, punisce una condotta di contraffazione che pone in pericolo il bene giuridico della fede pubblica. Il principale bene tutelato, in altri termini, pur nell'ambito della ormai riconosciuta natura plurioffensiva dei reati di falso, è quello dell'affidamento nella effettiva provenienza della autorizzazione, dalla pubblica autorità che ne appare emittente e il falso documentale lede principalmente l'efficacia probatoria propria di determinati atti o scritture, dando vita ad una apparenza di paternità documentale".

La Corte ha cosi’ rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese.

Commento personale:
Cio’ che meraviglia e’ che, a fronte del rigore dimostrato in questa circostanza, si usi invece la massima tolleranza sull’ uso improprio (e “falso” nel senso della operativita’) dei pass per invalidi, in tanti casi in cui essi sono invece materialmente autentici.
La massima aspirazione per commercianti, rappresentanti, e semplici cittadini amanti dello shopping e degli spostamenti in automobile e’ il felice possesso del pass dell’ anziano nonnetto che, in totale assenza e dispregio degli effettivi bisogni del titolare, permette l’ ingresso al centro della citta’ e nelle zone a traffico limitato, e il parcheggio gratuito nelle aree a pagamento.

E’ platealmente evidente il numero spropositato di macchine che, esibendo un pass per invalidi, scorrazzano per le vie centrali senza neanche sognarsi di trasportare l’ infelice titolare.

Magari fara’ comodo a qualcuno in alto, ma e’ desolante lo spettacolo di come, essendo “furbi” e benestanti si possano eludere e ignorare tutte le regole della civile convivenza!

Daniele Zamperini

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