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Responsabilitą del ginecologo. Risarcimento va commisurato alla vita reale del bambino |
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Inserito il 15 marzo 2015 da admin. - medicina_legale - segnala a:
Il danno non patrimoniale conseguente a responsabilita' medica per cattiva gestione del parto puo' essere ridotto in considerazione della vita reale del bambino, onde evitare che il risarcimento non ecceda il danno reale. (Cass. III Civ. n. 19864/2014)
I fatti: in seguito a condanna di primo grado per responsabilita' professinale da cattiva gestione del parto e della successiva assistenza, un ginecologo aveva proposto appello ottenendo una riduzione della somma da versare in risarcimento. La riduzione verteva essenzialmente sulla cifra da versare per danno non patrimoniale (c.d. esistenziale), tenuto in considerazione del fatto che il bambino era deceduto all' eta' di 11 anni.
I familiari presentavano ricorso in Cassazione che pero' respingeva le tesi dei ricorrenti.
In sostanza la Corte sostiene che non vi sia stata una compressione del principio della personalizzazione del danno nel momento in cui si č tenuto conto della breve durata di vita del bambino. Vanno contemperati due principi gia' esposti nella sentenza n. 26973 dell'11 novembre 2008: "il primo, generale, secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, e la persona č l'essere vivente che viene leso, anche mortalmente, ed il secondo principio di coerenza esprime la necessitą che il risarcimento equo del danno ingiusto non ecceda il danno reale". Tale riduzione non costituisce una personalizzazione del danno ma un semplice dato obiettivo "che influisce sul quantum, mentre altri aspetti di questa vita menomata possono venire in considerazione se dedotti e provati, e non solo per la vittima primaria ma come danno parentale".
Sotto questo profilo, spiega la Corte "il principio di personalizzazione č intrinseco od ontologicamente conformato alla lesione della salute come circostanziata e valutata nella sua gravitą secondo i criteri della medicina legale e della scienza medica, mentre il criterio del contenimento, ad evitare generose liquidazioni, appare come criterio estrinseco, che č diretto ad evitare proprio nel campo della categoria del danno non patrimoniale l'introduzione di voci atipiche che ampliano la tutela, senza alcun riferimento ad interessi della persona o a beni della vita rilevanti".
Daniele Zamperini
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