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Ubriaco in bicicletta: e' reato come per gli automobilisti
Inserito il 29 novembre 2015 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Mettersi alla guida di una bicicletta dopo aver “alzato il gomito” può costare molto caro, risulta configurabile, infatti, il reato di guida in stato di ebbrezza. (Cass. VI Pen n. 4893/2015). Viene confermato l' orientamento per cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale

Come e' noto l’art. 186 del Codice della Strada dispone che “1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: ….”.

La norma, a ben leggere, non specifica il tipo di veicolo interessato e, letta insieme agli artt. 46, 47, 50 e 140 el Codice, risulta ben applicabile anche ai velocipedi, quali appunto le biciclette.

Il Codice considera veicoli anche (art. 47) “a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche”.
Sono escluse, in quanto regolate da altre norme, le macchine per uso di bambini e quelle per uso di invalidi, anche se motorizzate.
I velocipedi, in particolare, sono quei veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico (art. 50 CdS).

Tali veicoli soggiaccione alle norme generali per la circolazione stradale. Abbiamo esposto in altro articolo le regole generali riguardanti i ciclisti.

Per questi motivi, secondo la Cassazione, il reato di guida in stato di ebbrezza e' configurabile anche per i ciclisti allorche' si vada ad interferire con la regolarita' e la sicurezza della circolazione stradale.
E' stato escluso il reato, invece, allorche' la bici sia condotta a mano, dovendosi in tal caso osservare solo le regole generali attribuite ai pedoni.
Alla pena economica pero', non si puo' aggiungere la pena amministrativa della sospensione della patente. in quanto e' stata esclusa tale sanzione allorche' chi commette il reato conducesse veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (come nel caso della bicicletta) (Cass., Sez. Un., n. 12316/2002).

Daniele Zamperini

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