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Se l' inabile ha familiari in loco il trasferimento di altri parenti puo' essere respinto
Inserito il 20 settembre 2015 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Nel caso di una persona affetta da handicap grave, qualora assistita da familiari in loco, la richiesta di trasferimento per avvicinamento proposta da altro familiare puo' essere respinta (Consiglio di Stato sez IV sentenza n. 04200/2014)


L' amministrazione penitenziaria aveva respinto la richiesta di trasferimento di un suo dipendente presso altra casa circondariale, piu' vicina alla persona da assistere. D' altra parte tale persona risultava essere gia' assistita da familiari in loco.
Il dipendente aveva presentato ricorso al TAR, respinto.

La cosa era finita al Consiglio di Stato, che respingeva ancora la richiesta per diversi motivi::

- Per prima cosa, motivazioni di tipo organizzativo:
"... va rilevato che la richiesta di trasferimento in base alla normativa suindicata non configura un diritto incondizionato del richiedente: la p.a. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un proprio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, quando le condizioni personali e familiari dello stesso recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione.
"Il c.d. "diritto al trasferimento" è quindi rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione: che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile e che vi sia l'assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione; ne discende che, quand'anche il requisito della vacanza e della disponibilità risulti soddisfatto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione".

- Altro motivo: valutazione delle condizioni soggettive:
Vanno valutate " da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative e dall'altro l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedire un suo uso strumentale". In particolare "il fatto che la madre dell'istante risulti assistita da altri familiari, ben può costituire circostanza di fatto suscettibile di apprezzamento da parte dell'Amministrazione nella complessiva ponderazione degli interessi da comporre, pur dopo la ricordata riforma del 2010 che ha eliminato la previsione dei presupposti della continuità ed esclusività dell'assistenza".

In sintesi:
Per assistere un familiare riconosciuto affetto da handicap grave (comma 3 art. 3 L 104/92) non e' piu' richiesto il requisito della convivenza (L. 8/3/2000 n. 53). Inoltre le modifiche apportate dalla L 183/2010 aveva eliminato il requisito della continuita' e della esclusivita' richiesti a coloro che prestavano assistenza.
Tali requisiti, pertanto, come deciso dal CdS, non possono più essere pretesi dalla Pubblica Amministrazione come presupposto per la concessione dei benefici di cui all' art. 33, tuttavia la P.A. puo' tenere in debito conto la circostanza di di fatto che il disabile risulti assistito da altri familiari, e puo' quindi respingere, se l' organizzazione del servizio lo richiede, la richiesta di trasferimento

Daniele Zamperini

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