E' colpevole il medico in turno di reperibilita' che, chiamato, rifiuta di intervenire adducendo che la chiamata non e' urgente. Il servizio di pronta disponibilità è stato istituito allo scopo di assicurare un'assistenza sanitaria più efficace. (Cass. n. 45928/2015).
Il medico in reperibilità deve essere sempre concretamente e permanentemente reperibile; se viene chiamato, egli deve intervenire in reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati.
Il caso oggetto della sentenza riguardava un medico in turno di reperibilita' che, chiamato a visitare una bambina che si era fratturata gomito e polso, aveva discrezionalmente rifiutato di recarsi in ospedale, limitandosi a fornire indicazioni telefoniche alle infermiere.
Eppure, ha sottolineato la Cassazione (confermando la condanna gia' inflitta dai giudici di merito) proprio tali istruzioni dimostravano che egli era consapevole dell'entità delle lesioni riportate dalla piccola paziente, e il bisogno di intervento medico.