Il medico del servizio di guardia medica che arriva in ritardo in ambulatorio senza aver avvisato la ASL del ritardo o aver nominato un sostituto, puo' essere colpevole di interruzione di Pubblico Servizio. (Corte d' Appello di Lecce, n. 799/2016)
I fatti: un medico pugliese si era presentato in servizio con oltre tre ore di ritardo, senza aver comunicato eventuali impedimenti ne' alla ASL ne' al proprio direttore sanitario, lasciando numerosi pazienti in sua attesa.
Secondo la Corte d' Appello di Lecce (che si rifa' anche ad una precedente sentenza della Cassazione per un caso analogo ) in questo caso risulta chiaramente integrato il delitto di cui al comma 1 dell'articolo 340 del codice penale.
I giudici sottolineano, infatti, che tale figura criminosa si presta ad abbracciare le condotte omissive che un tempo erano collocate nella previsione di cui al vecchio articolo 328 c.p. ma che ora, date le nuove formulazioni, vanno ad integrare la fattispecie prevista e punita dall'articolo 340.
In conclusione: se il medico del servizio di guardia medica omette di segnalare l'impossibilitą a presentarsi in ritardo e non si fa sostituire, commette reato.