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L' invalidita' per "grande obesita' va valutata caso per caso |
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Inserito il 25 dicembre 2016 da admin. - medicina_legale - segnala a:
A una donna gravemente obesa e' stato negato il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidita' e all' indennita' di accompagnamento. Quando la patologia supera i valori indicati nelle tabelle, va valutata caso per caso (Cass. 17644/16)
I fatti: l' INPS aveva respinto la richiesta di una donna affetta da grave obesita' che richiedeva l' indennita' di accompagnamento. La donna aveva raggiunto i 144 kg con un indice di massa corporea di 51.
La Corte d' Appello confermava la decisione dell' INPS. In particolare il CTU aveva riconoscito una invalidita' ( per grave obesita' con complicanze artrosiche in ipertensione arteriosa ed esiti di intervento chirurgico per tunnel carpale, oltre a disturbo depressivo in un blando trattamento farmacologico) pari al 71% , percentuale che non da' diritto ne' all' assegno di invalidita' ne' all' indennita' di accompagnamento.
Va ricordato che le tabelle ministriali prevedono un BMI compreso tra 35 e 40 con invalidita' compresa nella fascia dal 31 al 40%; essendo portatrice i BMI di 51 la donna chiedeva che l' affezione venisse valutata al di fuori dei valori tabellari, per analogia con la totale anchilosi del rachide, nella misura almeno del 75%.
La Cassazione respingeva il ricorso evidenziando che la Corte territoriale si era attenuta al principio secondo il quale, quando l' indice di massa corporea sia superiore ai valori indicati in tabella, occorre un'indagine diretta ad acclarare l'effettivo grado di invalidita', svincolata dai limiti specificati dalla richiamata tabella.
E in effetti, dice la Corte, il CTU aveva riconosciuto una percentuale invalidante del 71%, superiore quindi a quella massima tabellare del 40%, tenendo quindi in adeguata considerazione la maggiore gravitą della patologia riscontrata rispetto a quella ivi considerata. Le chitiche della donna, non riguardando errori nell' applicazione delle tabelle ma vertendo unicamente sulla valutazione della gravitą della propria patologia, costituiva una mera prospettazione di un sindacato di merito sulla valutazione, inammissibile in sede di legittimita'.
Daniele Zamperini
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