L' eccessiva lentezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa costituisce un valido motivo di licenziamento (Corte d' Appello di Genova sez lavoro n. 108/2016)
I fatti: Una societa' aveva disposto il licenziamento di un operaio gia' richiamato e sanzionato in passato per l' eccessiva lentezza nello svolgimento del proprio lavoro. Nel caso specifico l' operaio per montare le parti di un trasformatore (operazione che richiedeva poco piu' di mezz' ora) aveva impiegato oltre tre ore e mezza distribuite nell' arco di una intera settimana.
Per il giudice genovese la voluta lentezza o la negligenza nell'esecuzione della prestazione di lavoro rappresentano un valido motivo di licenziamento, a maggior ragione considerando che il dipendente era stato in passato sanzionato per un comportamento simile. Tale condotta infatti e' tale da compromettere il vincolo fiduciario sussistentre tra lavoratore e datore di lavoro.
La decisione della corte ligure si e' anche basata su precedenti decisioni della Cassazione (n. 23172/2013) che aveva confermato il licenziamento per giusta causa nei confronti di un dipendente flemmatico nell'attivitą lavorativa e con predisposizione all'insubordinazione.