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DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: QUESTI SCONOSCIUTI |
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Inserito il 05 febbraio 2017 da admin. - medicina_legale - segnala a:
Per motivi burocratici o per motivi di sicurezza diventa sempre piu' frequene la necessita' per il cittadino di presentare un documento di riconoscimento. Non sempre pero' si hanno le idee chiare su quali siano i documenti validi e quali no, ne' chi sia autorizzato a pretenderli e in quali circostanze. Non sono poche, a quanto mi risultano, le occasioni in cui una patente di guida o un passaporto straniero non vengono accettati. Ritengo utile percio' una sorta di promemoria, con i riferimenti normativi.
UNA PRIMA DISTINZIONE: Benche' vengano spesso usati indifferentemente occorre effettuare una distinzione tra Documento di Identita' e Documento di Riconoscimento.
1) Documento di identita' e' un documento il cui scopo essenziale e primario e' quello di "certificare" l' identita' del cittadino. Tipico documento di questo genere e' la Carta di Identita'. 2) Documento di riconoscimento: e' un documento che abbia uno scopo primario diverso ma presenti caratteristiche tali (indicate dalla Legge) da consentire l' identificazione della persona, per cui possono essere usati a tale scopo in sostituzione della carta d' identita' (es: passaporto, patente di guida, alcune tessere ecc.).
La differenza tra i due è specificata all'articolo 1 comma 1 lettera c e lettera d del DPR 445/2000 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA): c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare; d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
Va sottolineato che vengono riconosciuti come validi anche documenti rilasciati dalle Autorita' di altri Stati.
Quando usare l' uno o l' altro? Le regole sono illustrate dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 " Art. 35 Comma 1: In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. Comma 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".
Va sottolineato che la norma non fa distinzione tra formato cartaceo o plasticato ma chiede unicamente che riporti la foto del titolare e che sia rilasciata da un amministrazione dello Stato. Una eccezione puo' essere costituita dagli agenti di P.S. che debbano verificare l' identita' di un soggetto (ne accenneremo dopo).
Stabilito che la Carta di Identita' costituisce la base, vediamo cosa si puo' dedurre sui documenti "equipollenti", ammessi in tutti i casi previsti dalla legge, sostanzialmente per tutte le pratiche amministrative.
LA PATENTE DI GUIDA Allorche' la vecchia patente cartacea venne sostituita dalla patente plasticata (non piu' rilasciata dalla Prefettura ma da altri Uffici dello Stato) alcuni avanzarono il dubbio che essa avesse perso la sua qualifica di documento di riconoscimento. Questo aspetto venne chiarito sollecitamente da alcune Circolari Ministeriali (e di altri Enti) ma l' interpretazione estensiva piu' volte ribadita trova ancora ostacoli applicativi, per cui si ritiene opportuno dettagliare le varie normative succedutesi:
- "L'Ufficio Studi del Ministero dell'Interno con parere n. M/2413/8 del 14/3/2000, considera come documento di riconoscimento valido, anche la patente auto di nuovo formato" (Urp Prefettura di Ancona 10/07/01)
- Circolare Ministero dei Trasporti 3 aprile 2000, n. A12/2000/MOT: "Si invia, per opportuna conoscenza, copia della nota prot. n. M/2413/8 del 14 marzo u.s. con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione generale per l'amministrazione generale o per gli affari del personale - Ufficio studi ha reso il proprio parere favorevole in ordine alla validità della patente di guida, anche nel nuovo formato plastificato (introdotto con D.M. 7 ottobre 1999) ai fini della identificazione dei relativi titolari. "
Nota del Ministero dell' Interno allegata alla stessa Circolare (14 marzo 2000, prot. n. M/2413/8): " In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini. Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento in argomento, ne' è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza in materia. Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contraddistingue i requisiti prescritti dall’art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato".
Il concetto e' ancora ribadito sul sito della Polizia di Stato (consultato 08/11/2015): "In caso di viaggi sul territorio nazionale, è sufficiente l'esibizione di uno dei documenti di identificazione specificamente indicati all'articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre 2000 ("Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato"). Nel caso di viaggi in Stati Schengen o in Paesi esteri extra-Schengen, l'interessato deve sempre essere in possesso di un documento riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere.
Dal sito della Commissione Europea http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-10_it.htm " La patente di guida non solo dà accesso a tutti i tipi di veicoli in molti paesi dell’Unione europea ma può essere utilizzata anche come documento di identità".
"Ne' si verifica un mutamento dello stato giuridico per il fatto che nella nuova patente manchi l' indirizzo di residenza ( Ministero dell'Interno, circolare 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013 - 2.3 Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla patente).
Ma allora, perche' tanti contrasti? Probabilmente alimenta la confusione il frequente cambiamento delle sigle indicanti l' Ente che rilascia il documento, da alcuni non riconosciuti come Enti Pubblici dello Stato:
- PREFETTURA: indicazione rimasta (e indiscussa) sulle vecchie patenti cartacee - MCTC o MC: Motorizzazione Civile, articolazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti facente capo al Dipartimento per i Trasporti. - UCO: Ufficio Centrale Operativo avente sede presso il Ministero dei Trasporti, e' deputato alla duplicazione delle patenti smarrite o rubate. - MIT-UCO: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ufficio Centrale Operativo : Corrisponde alla voce precedente, con maggiore specificazione del Ministero responsabile. - PATENTI EXTRANAZIONALI: Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane; I cittadini extra UE devono dotarsi di patente internazionale o italiana (www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/documenti/documenti)
Non si comprende come queste strutture deputate alla patente italiana non possano essere considerate facenti parte della Pubblica Amministrazione. La patente quindi, qualunque sia la sigla di rilascio, deve essere considerata documento di riconoscimento equipollente.
TESSERE STATALI - Tessera AT o BT (istituite con il DPR 851/1967) costituivano ( e costituiscono ancora) un valido documento di riconoscimento per i possessori: dipendenti civili e militari del Ministero della Difesa e pensionati, e per i loro familiari. - Tessera CDM: Attualmente ai dipendenti in servizio viene rilasciata la Tessera CDM (Mod. ATE) (in formato anche elettronico) valido documento di identita' in quanto rilasciata in base alle regole del DPCM del 24 maggio 2010 recante le “Regole tecniche delle tessere di riconoscimento rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato”, come modificato dal DPCM 18.01.2016.
PERMESSO DI SOGGIORNO: Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) e' a tempo indeterminato ma va aggiornato periodicamente; costituisce documento di identificazione per 5 anni ( Dir. 2003/109/CE del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) Il permesso di soggiorno extra UE e' documento di riconoscimento come previsto dall' art. 1 lett. c DPR 445/2000.
Quando richiesto dalla P.S. il cittadino straniero deve pero' esibire, oltre al permesso di soggiorno (documento di riconoscimento) anche un documento di identita' (Es: Passaporto, ovviamente dello Stato di provenienza) o documento equipollente (il D.Legisl. 286/1998 parla genericamente di "altro documento di identificazione" . Non e' chiaro se possa essere valida una carta di identita' o una patente del paese di provenienza).
"Giova precisare, relativamente alla comprensione della documentazione esibita, la panoplia di circolari ministeriali che puntano ad armonizzare l’iscrizione in anagrafe di cittadini extra U.E. o comunitari, esplicando - d’intesa con il Ministero Affari Esteri - la sequenza dei nomi del soggetto titolare ovvero il suo stato civile. Laddove non vi siano circolari di settore, è possibile imbattersi in attestazioni interpretative rilasciate dalle autorità consolari che cercano di coadiuvare i propri compatrioti nei rapporti con la pubblica amministrazione nazionale. Esempi di questi possono essere le attestazioni rilasciate dall’Ambasciata Romena, che chiarisce il significato del CNP quale seriale identificativo personale, individuando sesso e data di nascita completa del titolare; e dal consolato della Repubblica Moldava di Milano, che chiarisce come il luogo di nascita venga indicato nell’ultima pagina, dopo la sigla MDA viene indicato il capoluogo della provincia mentre nella pagina 5, quarta fila, il comune di nascita del titolare. ( http://www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/anno-2010/n-2---aprile-giugno/studi/i-vari-aspetti-dell'identificazione-personale consultato 25/12/2016).
Quali sono i paesi UE attualmente riconosciuti? Sono 28: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
(P.S.: per quanto riguarda i cittadini stranieri, dati i possibili e frequenti cambiamenti delle norme, si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui siti governativi)
TESSERE ORDINISTICHE Esistono tuttora difformi interpretazioni sulla validita' delle Tessere di soggetti iscritti ad Ordini Professionali riconosciuti dallo Stato. La situazione e' stata in parte chiarita dalla nota del Ministero dell' Interno (prot. n. 34440/2006/Area II) rilasciata in risposta ad un quesito posto dalla Prefettura di Varese in merito alla tessera di giornalista (ma che esprime indirizzi generali validi anche per altre categorie):
“Si fa riferimento al quesito formulato dalla S.V. in ordine alla validità della propria tessera di appartenenza all'Ordine dei giornalisti quale documento di riconoscimento. Si fa presente che, in merito all'argomento in questione, è stato chiesto il parere del Ministero dell'Interno che, con nota datata 7 novembre 2006, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000, "il documento di riconoscimento è ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato...da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare". Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la tessera di appartenenza all'Ordine dei giornalisti soddisfi tali requisiti e possa essere quindi considerata documento di riconoscimento ai sensi del citato art. 1 lett. c) del D.P.R. n. 445/2000. Diversamente, riguardo alla possibilità di utilizzare tale tessera quale documento d'identità di cui all'art. 1 lett. d) del D.P.R. n. 445/2000, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, si fa presente che l'art. 35 comma 2 dello stesso D.P.R. individua tra i documenti equipollenti alla carta di identità "...le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato". Pertanto, poiché l'Ordine dei giornalisti rientra nella categoria della pubblica amministrazione, ma non dell' amministrazione dello Stato, la tessera rilasciata dal citato ordine non può essere utilizzata quale documento di identità, ma solo come documento di riconoscimento”.
In conclusione, eccettuati i casi in cui la P.S. voglia accertare l' identita' personale di un soggetto, la carta di identita' puo' essere sempre validamente sostituita da un documento di riconoscimento equipollente. Va tenuto presente comunque che di solito, per il disbrigo delle comuni procedure burocratiche, viene espressamente richiesto un "documento di riconoscimento" e non di identita' (anche se nel linguaggio comune vengono usati come sinonimi).
E IN CASO DI RIFIUTO ? Puo' succedere che un rappresentante della Pubblica Amministrazione rifiuti una prestazione in quanto non si ritiene soddisfatto del tipo di documento esibito. Nello svolgimento di pratiche o prestazioni amministrative va ovviamente accettato qualsiasi documento compreso tra quelli sopra citati. In alcune occasioni deve essere accettato anche il documento scaduto (ne parleremo in altra occasione).
Qualora il rappresentante della Pubblica Amministrazione persista nel rifiuto, puo' essere perseguito disciplinarmente e amministrativamente, o anche civilmente qualora l' ingiustificato rifiuto comporti un danno per il cittadino. In certi casi, su denuncia del cittadino, puo' essere ravvisato anche il reato di omissione di atti d' ufficio.
Daniele Zamperini daniele.zamperini@gmail.com
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