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Nullità del matrimonio per errore relativo a malattia preesistente di un coniuge
Inserito il 21 agosto 2002 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La nullità del matrimonio si configura allorchè la malattia sia preesistente al matrimonio, anche in forma prodromica. (Cassaz. Sezione Prima Civile n. 12431dell'11 ottobre 2001)


I Fatti:
Il signor S.P. conveniva avanti al Tribunale di Milano la moglie L. E. ed i suoceri M. G. e A. E. per sentir dichiarare la nullità del proprio matrimonio, per errore sulle qualità personali della coniuge, e per sentire condannare tutti i convenuti in solido al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 122 c.c.
A sostegno della propria domanda il P. esponeva che dopo un periodo di convivenza normale la moglie aveva cominciato ad evidenziare disturbi alla vista e a manifestare uno stato di depressione psichica per cui era stata più volte ricoverata in ospedale.
Nell'agosto del 1987, in occasione di uno dei ricoveri era stato informato, dal medico curante, che la moglie era affetta da sclerosi multipla, i cui sintomi si erano già manifestati prima del matrimonio, senza che egli ne fosse a conoscenza.
Va premesso a questo proposito che gli elementi che l'art. 122 c.c. richiede per l'azione di impugnazione del matrimonio (in caso di errore che riguardi l'esistenza di una malattia fisica o psichica di uno dei coniugi) sono i seguenti:

esistenza della malattia prima del matrimonio;

non conoscenza dell'esistenza della malattia da parte del coniuge che richieda l'annullamento del matrimonio;

rilevanza dell'affezione ai fini dello svolgimento della vita matrimoniale;

influenza determinante sul consenso della non conoscenza dell'esistenza dell'infermità.
I1 Tribunale di Milano respingeva la richiesta di annullamento.
Contro la sentenza di primo grado S.P. proponeva appello, che però veniva respinto.
Infatti la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 22.3/15.11.1996 respingeva l'appello sul presupposto che non era risultato

che la malattia della quale era stata riscontrata affetta L. E. fosse insorta prima del matrimonio contratto dalle parti

che di tale malattia la convenuta fosse consapevole

che l'attore non avrebbe contratto matrimonio qualora fosse stato a conoscenza della malattia della moglie.
S.P. ha allora proposto ricorso in Cassazione lamentando in particolare che la Corte d'Appello avesse ritenuta non provata l'esistenza della malattia da epoca antecedente al matrimonio nonostante il C.T.U. avesse accertato, come si legge nella parte motiva della sentenza che "la infermità ... ha cominciato a manifestarsi all'età di 14 anni con una sintomatologia a poussèes (episodio parestetico a 14 anni, disturbi diplopici a 19 anni) che ha portato alla diagnosi di nevrassite prima e di sclerosi a placche successivamente", in quanto lo stesso C.T.U. aveva chiarito che "alla luce dei sintomi che sono andati nel tempo instaurandosi non si poteva con assoluta certezza ritenere che gli episodi sarebbero evoluti verso la sclerosi multipla".
La Cassazione accoglieva il ricorso di S.P. in quanto, accertata tale risultanza istruttoria, la Corte territoriale non avrebbe dovuto respingere l'appello ma al massimo procedere ad un più approfondito accertamento del significato clinico degli episodi riportati dal C.T.U. nel suo elaborato, "tenuto conto che l'art. 122 C.C. non richiede che l'infermità sia clinicamente conclamata prima del matrimonio, ipotesi questa che la renderebbe riconoscibile probabilmente all'uomo medio, ma che sia esistente, sia pure allo stato di sintomi o episodi prodromici, ciò perché solo la malattia insorta completamente dopo il matrimonio ne esclude l'annullamento in base al generale principio di solidarietà che deve connotare nel bene e nel male la valida unione coniugale."
La Corte rilevava pure che "nessun accenno è rinvenibile nella sentenza in ordine all'incidenza della malattia sul normale svolgimento dell'unione matrimoniale, accertamento che il giudice di merito avrebbe dovuto fare d'ufficio al fine di valutare l'effettiva incidenza dell'affezione sullo svolgimento di una normale vita coniugale. (Cass. civ. sez. I, 9.4.1998 n 3671)".
La sentenza d'appello veniva quindi cassata e rinviata a diversa sezione perchè venisse accertata, "tenuto presente il punto di diritto su enunciato, consistente nel ritenere esistente la malattia fin dal manifestarsi dei segni prodromici, poi esitati in malattia conclamata", la questione di merito, "se la sclerosi a placche dalla quale risulta affetta la P., sia infermità di natura e gravità tale da incidere sul normale svolgimento della vita matrimoniale dei coniugi".

Fonte: Daniele Zamperini

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