È noto come il medico convenzionato soggiaccia al duplice obbligo di denuncia e di referto in caso venga a trovarsi in condizioni di essere a conoscenza di un reato. La differenza tra le due fattispecie consiste in sostanza nel fatto che l'obbligo di referto si manifesti allorchè il medico venga a conoscenza nel corso della sua attività di un reato perseguibile d'ufficio; l' obbligo di rapporto riguarda invece qualsiasi Pubblico Ufficiale che venga a conoscenza di un reato. Nel caso che un medico venga a trovarsi ad assistere un paziente in overdose, egli è tenuto a presentare referto in quanto ha il dovere sociale di collaborare a combattere il traffico di stupefacenti. La Cassazione (Sentenza 9445 del 2001) ha stabilito che non esclude dall'obbligo l'incertezza sulla provenienza delle sostanze utilizzate dal tossicodipendente, mentre il medico conserva l'obbligo di denunciare il reato di spaccio di cui il suo paziente è stato soggetto passivo. Il medico non è tenuto a redigere il referto se la notifica rischia di esporre il suo assistito a procedimento penale ma, lo è nei casi in cui il suo assistito sia stato soggetto passivo di un reato come, in questo caso, del reato di spaccio di stupefacenti. "La dimenticanza" del medico configura il reato di omissione referto, punito dall'art. 365 del C. P.