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Il medico che ignora la chiamata dell' infermiere ne risponde penalmente
Inserito il 23 agosto 2017 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Se il medico ignora la chiamata urgente dell' infermiere al capezzale di un ricoverato, risponde per omissione di atti di ufficio (Cass. n. 21631/17)


Un medico ospedaliero, sebbene sollecitato dall' inermiere, si era rifiutato di andare a visitarlo. Il paziente era poi deceduto.
Il medico era stato condannato per omissione di atti d' ufficioe, sebbe avesse fatto ricorso in Cassazione, la condanna veniva confermata.

La Corte ha sottolineato che, se il personale infermieristico segnala l'urgenza e l'indifferibilità di un atto sanitario, riscontrando una situazione di rischio per il paziente, il medico ha sempre l'obbligo di visitarlo tempestivamente per verificarne le effettive condizioni.
Non sono alsi gli appelli al principio di discrezionalita' del sanitario in quanto, spiega la Corte, la discrezionalita' ha dei limiti e il giudice ha la facolta' di valutare se egli non sia sconfinato nell' arbitrio: "esula da ogni preteso esercizio della discrezionalità il fatto che il ricorrente non fosse intervenuto per una visita diretta dopo che il personale infermieristico aveva segnalato la progressiva ingravescenza, fino alla letargia, delle condizioni di salute del ricoverato".

Il medico veniva quindi pesantemente condannato.

Commento:
Va sottolineato innanzitutto che il medico non e' stato imputato di omicidio colposo, in quanto verosimilmente le condizioni del paziente erano talmente gravi che la visita non avrebbe potuto scongiurare il decesso: e' stato invece condannato perche' si era rifiutato di compiere un dovere del proprio ufficio, indipendentemente dal risultato finale, con una negligenza ritenuta inescusabile.
E la negligenza, nel nostro ordinamento, non viene perdonata MAI.
Va ricordato che il reato di omissione di atti di ufficio si configura ogniqualvolta un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (e il medico lo e' quasi sempre) rifiuta indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. La pena prevista e' quella della reclusione da sei mesi a due anni.

Daniele Zamperini

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