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Come evitare inutili visite fiscali
Inserito il 17 settembre 2017 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Quando il medico deve (o puo') proteggere il paziente da inutili adempimenti fiscali. Alcune riflessioni sul problema.

Sono contenute nel job act alcune norme riguardanti la malattia del dipendente e i casi in cui è possibile allontanarsi dall'abitazione senza conseguenze grazie a decisioni discrezionali del medico curante.

Questi infatti puo' apporre sul certificato medico telematico destinato all’Inps il codice E che segnala se, a suo parere, quella persona dovrebbe essere esonerata dalla visita. L'inserimento del codice esclude automaticamente quel certificato medico dalla banca dati dei dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale.

Occorre sottolineare che tale esclusione viene comunque vagliata dall’Istituto di Previdenza.

Quando inserire il codice E?

E' ovvio che il lavoratore viene esonerato in caso di ricovero presso una struttura sanitaria. Condizioni che rendono attendibile' l' esonero possono essere: esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita, pazienti con patologie oncologiche, dializzati. Inoltre infortunio sul lavoro e malattia professionale; malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente con riduzione della capacità lavorativa deve superiore al 66%.

La visita fiscale non puo' essere ripetuta piu' di una volta durante lo stesso periodo di prognosi ma se la prognosi viene prorogata puo' effettuarsi un nuovo controllo. Lo stesso in caso di ricaduta.

Circa i disturbi psichici spesso chiamati in causa (depressione o attacchi di panico) non c'e' una regola scritta precisa ma ci sono state diverse pronunce di cassazione:

La numero sentenza 6375 del 2011 respinse il licenziamento di un dipendente depresso che, su suggerimento del medico, per riprendersi dalla malattia, usciva a prendere un po’ d’aria.
Un' altra sentenza sempre riguardante un caso di depressione, e' stata la numero 21621, in cui la Cassazione scrive che: “In casi simili, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari, non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.

La prescrizione del medico che prescrive di uscire e svagarsi per stare meglio puo' quindi esimere il paziente dalla visita fiscale. Naturalmente la condizione di necessita' deve essere vera ed effettiva, non un semplice “favore” per consentire alle istanze e alle pressioni del paziente !

Quindi e' necessario che eventuali uscite per necessita' contingenti (una visita per un malessere improvviso, oppure la necessita' di acquistare un farmaco urgente) e' bene che siano dimostrate con certificato del medico, con scontrino della farmacia o con altri mezzi probatori.

Daniele Zamperini

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