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Rifiutare una prescrizione farmaceutica puo' costituire reato |
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Inserito il 24 settembre 2017 da admin. - medicina_legale - segnala a:
Il rifiuto di prescrivere farmaci, specie per gravi patologie, puo' costituire omissione di atti d' ufficio. Non possono essere valide considerazioni generiche sull' orario di ambulatorio o sulla copertura di prescrizioni precedenti, rispetto alla necessita' del paziente di non interrompere la terapia in corso ( Cassazione n.35223/2017).
Una donna, affetta da neoplasia mammaria, ha denunciato il suo medico per averle rifiutata la ripetizione di una ricetta (cosa gia' accaduta in precedenza) per un farmaco a lei prescritto dall' oncologo. In quella occasione il medico avrebbe letteralmente spinto la paziente fuori dello studio in malo modo.
Il medico si difendeva sostenendo che la paziente era venuta in studio in orario di chiusura per cui la sua condotta era finalizzata a difendersi da una violazione di domicilio commessa dalla paziente. L' argomentazione era ritenuta inattendibile dei tribunali di merito, non essendo verosimile che l’accesso all’ambulatorio fosse possibile anche in orario di chiusura.
Inoltre, sottolinea la Corte, "lo studio del medico di base, anche se privato, e' destinato a un pubblico servizio negli orari di apertura al pubblico e, pertanto, legittimamente la paziente vi si tratteneva in attesa di essere ricevuta dal medico e per ragioni sanitarie".
"Assume rilevo, ai fini della sussistenza del reato, non già la doverosita' della prescrizione richiesta al medico di base, in ragione dell’orario di apertura al pubblico dell’ambulatorio e della circostanza che la ricusazione della paziente avrebbe avuto effetto solo a partire dal sedicesimo giorno della comunicazione... bensì la valutazione della doverosita' e della indifferibilita' della prescrizione terapeutica richiesta all’imputato perché relativa ad una terapia oncologica in corso, a lui ben nota, che non poteva subire interruzioni, necessaria per la cura della grave patologia dalla quale la persona offesa era affetta".
Il medico, inoltre, per giustificare il rifiuto, non ha mai neppure addotto problemi di eventuali controindicazioni.
Si era verificata quindi una situazione di urgenza sostanziale connessa ad una situazione di necessita' terapeutica e di indifferibilita' che non consente una valutazione discrezionale del medico che, con la sua inerzia, rientrava nella fattispecie dell' omissione di atti d' ufficio, ne' il reato poteva essere estinto dal fatto che poi, in epoca successiva al fatto, la prescrizione era stata effettuata.
Veniva percio' confermata la condanna del medico, che veniva anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Daniele Zamperini
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