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L'assicurazione copre il veicolo in qualunque situazione anche non circolatoria
Inserito il 03 dicembre 2017 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

L'assicurazione copre tutte le attività cui il veicolo e' destinato conformemente alle sue caratteristicje strutturali e funzionali anche in caso di danni non dipendenti dalla circolazione stradale (Cass.III Civile n. 21097/16)

Una donna veniva colpita a morte da un cavo d' acciaio teso perpendicolarmente alla strada tra due trattori, tranciato accidentalmente da una vettura di passaggio.
A seguito dell' azione giudiziaria conseguente, il Tribunale Civile condannava l' estensore del cavo; in Appello invece veniva condannata anche la societa' assicuratrice del trattore.
La Societa' assicuratrice ricorreva in Cassazione, che pero' le dava torto.

Nell'ampio concetto di circolazione stradale (sostenne la Corte) va compreso qualsiasi atto di movimentazione del veicolo o delle sue parti per cui, quando tali atti avvengano sulla pubblica via, si realizzano le condizioni per le quali opera la garanzia assicurativa per RCA, anche se tali atti siano pericolosi (come nel caso in oggetto): non osta all'operativita' della garanzia che il responsabile abbia causato una situazione di pericolo per la circolazione, ed abbia fatto uso solo marginale delle proprietà dinamiche del veicolo trattandosi in ogni caso di attività legate, sia pure in via indiretta o mediata, al compimento di atti di movimentazione di veicoli nel quadro della circolazione stradale.

La Cassazione si rifa' anche ad una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 13239/2008) secondo la quale qualsiasi atto di movimentazione di un veicolo o di sue parti deve ritenersi posto in essere in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la R.C.A: " la pericolosità di un veicolo, infatti, non si relaziona solo con gli eventi tipici della circolazione (marcia, sosta, partenza, ecc.), ma è correlato all'insieme delle specificità che lo caratterizzano e che, nella loro globalità (comprensiva, cioè, anche di speciali operazioni che ne caratterizzano la funzione), interferiscono con la presenza di cose e pedoni, allorché vengano poste in essere nelle aree destinate alla circolazione".

Valga, altresì, considerare, spiega la Corte, che l'art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del c.d.s. del 1933, "non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali".
In conclusione (e la Corte si rifa' ad un' altro precedente (Sez. U. n. 8620/2015) ne consegue che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo e' destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata.

Daniele Zamperini

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